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Mar, 26 Set 2023
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PROFILI CRITICI DELLA RESPONSABILITA' PENALE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA - di Francesco Vignoli, Avvocato dello Stato in Milano



1. Premessa

E' consolidata, in dottrina, la critica alla tendenza del Legislatore a dilatare la responsabilità penale, sovente in modo simbolico. E' diffusa l'invocazione a una contrazione dell'ambito applicativo della sanzione penale, atteso che altri settori dell'ordinamento, quali quello civile e amministrativo, risulterebbero maggiormente deputati a risolvere diversi casi in oggi disciplinati dal diritto criminale. "Il diritto penale può, al massimo, svolgere un ruolo meramente accessorio; al diritto penale può essere affidato esclusivamente il compito della gestione di quella criminalità che sfocia nella violenza, nell'omicidio, che si traduce in comportamenti pericolosi per la vita, l'incolumità della gente e nella aggressione di beni fondamentali per la comunità" .
Alla luce di quanto sopra potrebbe risultare stonata, nell'ambito della neointrodotta responsabilità punitiva dell'impresa, l'individuazione di una responsabilità penale dell'Organismo di Vigilanza dell'ente collettivo.
Occorre, tuttavia, distinguere le prospettive de iure condendo, fondate sull'auspicio di una deflazione dell'utilizzo della sanzione penale (ma non sarebbe più opportuno incidere sul processo penale piuttosto che intervenire sulle fattispecie criminose?), e il dato normativo con il quale l'interprete viene a relazionarsi, e al quale si deve fare ineludibile riferimento.
Per l'effetto, ad avviso di chi scrive, da una disamina del D.Lgs. n. 231 del 2001, in armonia ai canoni costituzionali e alla disciplina prevista dal Codice Rocco, si possono teoricamente profilare una autonoma responsabilità dell'impresa e una distinta responsabilità dei membri dell'Organismo di Vigilanza (OdV).
Si può discutere sulla reale portata applicativa di una responsabilità individuale del singolo componente dell'OdV, ma una sua esclusione teorica pare non conforme al generale impianto normativo nel quale il D.Lgs. n. 231/01 viene a inserirsi e contestualizzarsi.
Non vi è dubbio che la ratio riformatrice della novella del 2001 ha inteso far soggiacere alla sanzione punitiv.....

 

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