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Mar, 26 Set 2023
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IL SISTEMA SANZIONATORIO DEL D.Lvo 231/01: PROPORZIONALITA’, ADEGUATEZZA E FLESSIBILITA’ – di Alessandra Cerreti – Gudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale Milano



L'entrata in vigore del d.lvo 231/01 ha realizzato il superamento del noto brocardo societas delinquere e puniri non potest ed introdotto un sistema di responsabilità degli enti collettivi caratterizzata da elementi di natura squisitamente penalistica, ma qualificata quale "amministrativa", presumibilmente al fine di superare le problematiche di compatibilità, non soltanto con l'art. 27 comma 1 Cost. - il quale recita che "la responsabilità penale è personale" -ma anche con la finalità rieducativa della pena, sancita dal comma 3 della medesima disposizione.
La legge delega n. 300/2000 aveva recepito gli atti internazionali tendenti a uniformare la legislazione interna a quella straniera e a munirsi di un efficace strumento di politica criminale volto ad arginare la sempre più allarmante criminalità d'impresa, non foss'altro che per intuibili esigenze di salvaguardia della concorrenza e della trasparenza dei mercati europei e internazionali.
L'adozione del d.lgs. 231/01 ha realizzato, pertanto, il sofferto superamento della visione antropomorfica del diritto penale, in base alla quale i criteri di imputazione della responsabilità e l'armamentario sanzionatorio del sistema penale sarebbero stati pensati e costruiti avendo di mira esclusivamente l'uomo.
Rispetto alle direttive contenute nell'art. 11, comma I, lett. e) legge delega, l'elenco dei reati "presupposto" alla commissione dei quali è stata collegata la responsabilità degli enti collettivi si è drasticamente ridotto, essendo stati eliminati quei reati che ricadono "fisiologicamente nel cono d'ombra della criminalità d'impresa".
A ciò è seguito un succedersi di provvedimenti legislativi che hanno ampliato la responsabilità degli enti ad un numero sempre più ampio di reati, così determinando un decisivo allargamento della sfera di operatività del d.lgs. 231/01.
Il catalogo di fattispecie aggiunte è composto dall'art. 6 d.l. 25 settembre 2001, n. 350 , convertito in legge 23 novembre 2001 n. 409; l'art. 3 d.lgs. 11 aprile 2002 n. 61 ; l'art. 3 legge 14 gennaio 2003 n. 7 ; l'art. 5 legge 11 agosto 2003 n. 228 ; l'art. 9 comma 3 legge 18 aprile 2005 n. 62 ; l'art. 31 comma 2 legge 28 dicembre 2005 n. 262 ; l'art. 8 legge 9 gennaio 2006 n. 7 e l'art. 22 comma 1 lett. aa) legge 25 gennaio 2006 n. 29 .
Si inserisce anche la Decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea 24 febbraio 2005 n. 2005/222/GAI che ha ampliato la gamma di reati informatici da cui può discendere la responsabilità dell'ente.
La legge 16 marzo 2006 n. 146, infine, ha esteso la responsabilità degli enti ai delitti contemplati dagli artt. 377bis, 378, 416, 416bis, 648bis, 648ter, c.p., nonché dell'art. 291quater d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43, 74 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 e dell'art. 12 commi 3, 3 bis e 3 ter e 5 d.lgs.25 luglio 1998 n. 286 .
In ultimo, l'art. 9 della legge 3 agosto 2007 n. 123 ha modificato l'art. 25 septies del d.lgs. 231/01, inserendo tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente quelli di cui agli artt. 589 e 590, comma III, c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
La sezione II del D.Lvo 231/01 disciplina le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato distinguendo in sanzioni pecuniarie (artt. 10-12), sanzioni interdittive (artt. 9, 13, 14, 16 e 17), pubblicazione della sentenza di condanna (art. 18) e confisca (art. 19) .

Si è così creato un sistema diversificato di sanzioni con espressa elencazione di regole guida per l'individuazione della pena in concreto irrogabile.
Trattasi di un sistema "essenzialmente binario" , in cui le sanzioni pecuniarie hanno il carattere della indefettibilità, mentre le interdittive – come recita la lettera I) del comma 1 dell'art 11 legge delega – sono applicabili "solo nei casi di particolare gravità".
Le sanzioni interdittive – che possono essere applicate anche a titolo di misure cautelari - vengono distinte in: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
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