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GRUPPI DI SOCIETA' E SISTEMA SANZIONATORIO DEL D.LGS. 231/2001 - di Ciro Santoriello, Sostituto Procuratore della Repubblica di Pinerolo



1. Premessa. Il d.lgs. N. 231 del 2001 non contiene alcuna regolamentazione relativa alla responsabilità da reato degli enti collettivi nell'ambito del cosiddetto gruppo di imprese.
Nonostante l'importanza e la rilevanza, tanto giuridica che economica, che il fenomeno del gruppo societario riveste nell'attuale diritto commerciale , la riforma del 2001 non ha dunque ritenuto necessario intervenire sul punto, quasi che l'organizzazione dell'attività d'impresa a mezzo di un coordinamento fra diverse società fosse una realtà di rilievo prettamente economico, rispetto alla quale l'ordinamento giuridico potrebbe assumere un atteggiamento di sostanziale indifferenza .
Il silenzio del decreto n. 231 non deve tuttavia sorprendere, considerato che questo atteggiamento non rappresenta certo una novità per il legislatore, almeno con riferimento al settore penale.
Nel corso degli anni, infatti, all'interno dell'ordinamento civilistico sono stati inseriti numerosi indici che depongono per un riconoscimento giuridico pieno del fenomeno del gruppo d'imprese. Da ultimo basta ricordare come nello stesso codice civile sia sta introdotta una disciplina articolata del gruppo societario e delle conseguenze connesse all'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento fra diverse persone giuridiche: gli artt. 2497 - 2497 septies del codice civile, infatti, regolamentano in profondità ed analiticamente il corretto operare del gruppo rispetto alle società che lo compongono, dettando disposizioni in tema di responsabilità della capogruppo verso il singolo socio creditore delle società controllate, in tema di obblighi di pubblicità e motivazione delle decisioni conseguenti all'appartenenza al gruppo, in ordine alle condizioni per l'esercizio del recesso spettante al socio della società controllata ecc..
Rispetto a questo inequivocabile dato normativo contenuto nel codice civile - dato che, si ripete, sancisce presumibilmente in via definitiva la rilevanza giuridica del gruppo societario -, il legislatore continua ad omettere qualsiasi intervento intorno ai molteplici risvolti penalistici del fenomeno in discussione, pur nella indiscussa consapevolezza che il gruppo, nelle sue forme patologiche, è senz'altro in grado, ancor più delle singole imprese, di recare pregiudizio a beni giuridici ed interessi di rilevante spessore .
Tale inerzia rende assolutamente arduo il compito dell'interprete nel definire i confini di liceità dell'attività dei gruppi di società, e la difficoltà si presenta senz'altro ancor più rilevante laddove si tratta di verificare come si atteggi, nell'ambito del fenomeno del gruppo societario, (non la responsabilità penale della singola persona fisica, bensì) la responsabilità delle diverse persone giuridiche sottoposte a coordinamento in relazione a fatti di reato commessi nell'interesse o a vantaggio del gruppo complessivamente considerato ovvero nell'interesse o a vantaggio di una delle società facenti parte del gruppo stesso.
Tuttavia, pur nella consapevolezza della rilevanza e della difficoltà del compito, non sembra che, in sede di studio della tematica inerente la responsabilità da reato degli enti collettivi, sia possibile sottrarsi al quesito circa la possibile applicazione della disciplina del decreto n. 231 anche ai gruppi di società - ed in caso di risposta positiva, entro che limiti -, proprio perché non di rado l'organizzazione di gruppo aggredisce in maniera incisiva una serie indeterminata di beni riuscendo al contempo, proprio in virtù della propria complessità, «a scaricare su una delle società che lo compongono responsabilità e sanzioni derivanti invece da una politica unitaria e dalle decisioni imposte dalla holding» . Di conseguenza, nonostante il silenzio del legislatore, pare decisamente necessario verificare se il sistema sanzionatorio delineato dal decreto n. 231 possa trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui uno dei reati indicati dagli artt. 24 ss. d.lgs. n. 231 del 2001 sia stato posto in essere nell'interesse o a vantaggio di un raggruppamento di imprese.

2. Il gruppo e la holding quale diretti destinatari del sistema sanzionatorio del decreto n. 231. Una prima ipotesi di lavoro per approdare alla dimostrazione che il decreto n. 231 ha un ambito applicativo anche nei confronti del gruppo di società consiste nel ritenere lo stesso raggruppamento d'imprese quale diretto destinatario delle sanzioni previste dal citato decreto n. 231.
In sostanza, nonostante nell'art. 1 del d.lgs. n. 231 non compaia alcun riferimento diretto a tale ipotesi, si potrebbe sostenere – richiamando anche esperienze straniere (si pensi, ad esempio, all'ordinamento statunitense) – che pure il gruppo societario, in quanto ente privo di personalità giuridica, potrebbe ritenersi potenziale soggetto attivo, ai sensi del comma 2 del citato art. 1, degli illeciti dipendenti da reato.
La tesi ha trovato accoglienza in alcune decisioni della magistratura di merito, pronunce nelle quali si afferma che laddove una pluralità di società - che svolgono un distinto settore di attività, una distinta fase del processo produttivo – operino sotto la direzione unitaria ed il coordinamento di un'altra persona giuridica che ne possiede la maggioranza dell.....

 

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