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Mar, 26 Set 2023 |
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LA CESSIONE DI AZIENDA NEL SISTEMA DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI - I° PARTE - di Valerio Napoleoni, Consigliere della Corte di cassazione, Assistente di Studio presso la Corte costituzionale
1. Cessione di azienda e responsabilità degli enti: la ratio ispiratrice della disciplina di cui all'art. 33 del D.lgs. 231/2001 In coda al frastagliato gruppuscolo di previsioni normative dedicate alle "vi-cende modificative dell'ente" (sezione II del capo II), il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 reca una disposizione ― quella dell'art. 33 ― specificamente intesa a disciplinare le interferenze tra la responsabilità amministrativa "da reato" degli enti e la cessione d'azienda. L'abbinamento di quest'ultima, quanto al topos della regolamentazione, a "vicende" quali la trasformazione, la fusione e la scissione dell'ente responsabile dell'illecito ― di cui la citata sezione del D.lgs. 231/2001 per il resto si occupa ― trova giustificazione, come è agevole intendere, in "assonanze" di ordine economico e in "parallelismi" sul piano dei possibili "effetti di ricaduta": non a caso, del resto, un abbinamento similare si rinviene tanto nell'ambito della disciplina delle sanzioni amministrative tributarie (D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472) ― costituente il più im-mediato precedente legislativo della normativa in rassegna ( ) ― quanto nel progetto Grosso di riforma del codice penale, relativamente alla responsabilità penale delle persone giuridiche ivi preconizzata ( ). Riconducibili al comune genus delle c.d. "operazioni straordinarie" (o di "fi-nanza straordinaria") ( ), trasformazione, fusione e scissione, da un lato, e cessione d'azienda, dall'altro, generano, in effetti, sul versante considerato ― quello della re-sponsabilità degli enti ― omologhe preoccupazioni di tipo "antielusivo". Si tratta, in-fatti, di interventi rimessi (di norma) a libere iniziative degli interessati, i quali ― al-terando, in modo più o meno profondo, la "fisionomia" o la consistenza patrimoniale dell'ente responsabile, e comportando, altresì, un formale mutamento del centro d'imputazione della stessa "attività organizzata" che aveva dato esca alla commissio-ne dei fatti penalmente rilevanti ― si prestano, sotto vari profili, a possibili impieghi strumentali, in chiave di "aggiramento" o di "neutralizzazione" dei congegni sanzio-natori di recente conio. Nel caso particolare della cessione d'azienda ( ), è facile comprendere attraver-so quali vie possa realizzarsi il fenomeno paventato. Per un verso, infatti, detta opera-zione ― pur quando si tratti, come nei casi ordinari, di alienazione a titolo oneroso ― rischia comunque di "svuotare" il patrimonio dell'ente responsabile, tramite la sosti-tuzione dell'universitas rerum già utilizzata dall'ente per l'esercizio della propria at-tività con un bene assai più "volatile" (il denaro): rappresentando, con ciò, una latente "minaccia" tanto per l'esazione delle sanzioni pecuniarie ( ), quanto per l'esecuzione della confisca del prezzo o del profitto del reato, prevista ― anche nella forma "per equivalente" ― dall'art. 19 del D.lgs. 231/2001. Ancor più diretto risulta, peraltro, l'effetto "sterilizzante" che la cessione del complesso produttivo si presta a produrre con riguardo alle sanzioni interdittive. La società che, in quanto responsabile di un il-lecito, si trovi esposta a misure quali, ad esempio, l'interdizione dall'esercizio dell'attività o la revoca delle relative autorizzazioni (art. 9 comma 2 del. D.lgs. 231/2001), potrebbe eluderle ― non appena il pericolo della loro applicazione (anche in sede cautelare) si concretizzi ― trasferendo l'intera azienda nel cui ambito il reato è stato commesso ad una società di nuova costituzione, composta dai medesimi soci e con lo stesso consiglio di amministrazione, ovvero gestita da un prestanome. A fron-te, infatti, del limite generale enunciato dall'art. 14 comma 1 del D.lgs. 231/2001 ― in forza del quale le sanzioni interdittive colpiscono (unicamente) "la specifica attivi-tà alla quale si riferisce l'illecito dell'ente" ― le misure in questione verrebbero, con un simile espediente, sostanzialmente "neutralizzate" rispetto all'ente cedente, mentre i relativi "soggetti di comando" potrebbero proseguire imperturbati l'attività che ave-va originato il reato, tramite lo "schermo" dell'ente cessionario. Il discessus diverreb-be, d'altro canto, ancor più commodus allorché l'illecito fosse stato realizzato nel se-no di un gruppo societario: in tal caso basterebbe, difatti, per conseguire il risultato, semplicemente trasferire l'azienda "incriminata" ad altra società d.....
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