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Mar, 26 Set 2023 |
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IL RUOLO DEL PROFITTO NEL SISTEMA DELLA RESPONSABILITA' DEGLI ENTI - II° PARTE - di Vincenzo Tutinelli, Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano
5. Profitto e patrimonio dell'ente prima e dopo la 231 La giurisprudenza di merito ha potuto recentemente affermare che la disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti per fatti dipendenti da reato, prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2001, non è applicabile all'impresa individuale, come si desume dalla lettera e dalla ratio della normativa. Il presupposto logico cui è necessariamente subordinata tale responsabilità è, infatti, la possibilità di una distinzione soggettiva fra l'ente e l'autore del reato, mentre non può essere individuata a carico della ditta o dell'impresa individuale una soggettività giuridica che, per quanto in modo elementare e non tale da assurgere alla personalità giuridica, sia comunque autonoma da quella dell'imprenditore che ne è titolare. L'affermazione appare pienamente condivisibile. Resta però da stabilire se l'oggetto della sanzione debba intendersi puramente e semplicemente il patrimonio ovvero l'intera attività della persona giuridica. E' da tempo consolidata la normativa e la giurisprudenza sulla responsabilità patrimoniale degli enti rispetto alle condotte civilmente rilevanti dei dipendenti. In tale ambito, la responsabilità indiretta per il fatto dannoso commesso da un dipendente presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro ed un collegamento tra il fatto dannoso del dipendente e le mansioni da questi espletate, senza che sia, all'uopo, richiesta la prova di un vero e proprio nesso di causalità. Risulta sufficiente l'esistenza di un rapporto di "occasionalità necessaria" , da intendere nel senso che l'incombenza svolta abbia determinato una situazione tale da agevolare e rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, e ciò anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, o persino trasgredendo gli ordini ricevuti, purché sempre entro l'ambito delle proprie mansioni. Sulla base di tali presupposti, la Corte di Cassazione ha ritenuto la responsabilità dell'ente datore di lavoro in molteplici casi in cui nemmeno si poneva la possibilità che l'ente di appartenenza ne avesse approfittato o ne potesse approfittare. Così, ad esempio, nel caso in cui una somma di danaro era stata versata dal cliente presso una delle filiali della banca, onde consentirne l'accredito in suo favore all'estero, ma era mai stata trasmessa per l'infedeltà del direttore della filiale ; nel caso in cui dei dipendenti di un istituto di credito si erano fatti consegnare somme di danaro da alcuni clienti, col pretesto di impiegarle in operazioni finanziarie definite di particolare redditività, ma se n'erano poi impossessati ; un tale rapporto di occasionalità necessaria è stato anche riconosciuto tra l'attività di maestro svolta presso una scuola elementare e gli atti di violenza sessuale dallo stesso maestro compiuti in danno di sue alunne, sulla scorta del fatto che le funzioni dallo stesso esercitate ebbero ad agevolare ed a rendere possibile la commissione dell'illecito proprio perché compiuto nei locali della scuola ed in danno delle minori, all'imputato affidate nella sua qualità di insegnante . Allo stesso modo, con riferimento alla PA, la Corte dei Conti ha più volte ribadito che l'art. 28 Cost. afferma il principio che "i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti" e aggiunge che "in tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici"; tale disposto normativo ha finalità di assicurare la più ampia tutela al danneggiato attraverso lo schema della solidarietà risarcitoria ex art. 2055 c.c. che la sottende; che tra Amministrazione e agente non sussiste un rapporto di sussidiarietà, trattandosi, invece, di un rapporto di solidarietà (art. 1294 c.c.) e quindi di concorrenza alternativa: il danneggiato può rivolgersi, alternativamente o congiuntamente, tanto verso l'agente che verso l'Amministrazione, salvo a quest'ultima il diritto di pretendere a sua volta dall'agente il ristoro per il sacrificio patrimoniale subito per soddisfare l'obbligo di risarcimento da lui provocato; che, per giungere all'affermazione della responsabilità della P.A. occorre in ogni caso, oltre all'accertamento dell'immedesimazione organica e del nesso di necessaria occasionalità, che il comportamento dell'agente integri tutti gli estremi dell'art. 2043 c.c., che sono, come è noto, l'antigiuridicità del fatto, l'elemento soggettivo, la lesione di un bene protetto ed il nesso di causalità tra il fatto ed il pregiudizio economico. Risultando dunque, nell'ipotesi che ricorrano tutti i suddetti presupposti, la responsabilità della P.A. e quella del dipendente legate l'una all'altra da un vincolo solidaristico (e ciò, come detto, in virtù dell'art. 28 Cost.), non può revocarsi in dubbio che l'attività generatrice dell'obbligo risarcitorio, essendo quella riferibile alla condotta posta in essere dall'agente, non possa portare a ritenere l'estraneità di questo . A fronte di una così consolidata giurisprudenza, appare difficile affermare che l'elemento nuovo introdotto dal D. L.vo 231/01 sia una più estesa "aggredibilità" del patrimonio, visto che tale possibilità già esisteva , sia ex art. 2049 cc sia sotto forma di citazione della persona giuridica in qualità di responsabile civile e finanche come soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Deve allora cercarsi altrove l'aspetto innovativo della normativa. 6. Profitto, persone giuridiche e colpevolezza. Se da una parte non può ritenersi che la presenza di una utilità immediatamente individuabile sia elemento indefettibile per far scattare la responsabilità dell'ente, è certo che punto focale per valutare l'intervento normativo di cui si dib.....
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