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L'ORGANISMO DI VIGILANZA E L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO - di Ugo Lecis, partner di L.C.G. Studio Legale Associato



1. – La responsabilità circa l'aggiornamento del Modello Organizzativo dell'ente

I compiti istituzionali dell'Organismo di Vigilanza sono sinteticamente descritti al primo comma, lett. b) del D.Lgs. 231/01, che, per l'appunto, prevede che l'Organismo deve "vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e curare il loro aggiornamento".
Il contenuto degli obblighi di vigilanza è, forse, più chiaramente percepibile: esso riguarda l'efficacia del Modello Organizzativo ("vigila sul funzionamento"), cioè la sua idoneità a prevenire la commissione dei reati e la sua effettività ("vigila sull'osservanza"), ossia il suo riconosciuto valore normativo cogente nell'ambito della comunità aziendale.
Qualche dubbio in più lo riserva, probabilmente, il terzo compito affidato all'Organismo di Vigilanza, ossia la "cura dell'aggiornamento" del Modello, soprattutto in considerazione della apparente sovrapposizione che esso evoca, rispetto ad alcune delle prerogative assegnate al vertice societario.
Lo stesso art. 6, infatti, prescrive che l'adozione del Modello ricade sotto la responsabilità (peraltro indelegabile) "dell'organo dirigente" della società.
L'organo dirigente, che è responsabile dell'adozione del Modello, lo è altrettanto di ogni aggiornamento dello stesso; infatti, mentre l'adozione è l'atto formale che dà origine, una volta per tutte, al Modello, l'aggiornamento è l'atto con cui il Modello stesso si allinea, nel tempo, alle necessità via via riscontrate in sede di applicazione, in una sorta di nuova – sempre più adeguata – adozione.
Lo stesso art. 6 (al primo comma, lett. a) affida all'organo dirigente il compito di attuare efficacemente il Modello Organizzativo e, quindi, di aggiornarlo, nel senso di mantenerlo efficacemente attuato nella prospettiva del progresso temporale.
Una conferma dell'attribuzione al vertice aziendale della responsabilità sul Modello Organizzativo, sia pure con specifico riferimento alle società quotate, viene dal Codice di Autodisciplina emanato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana, il quale dispone che "il Consiglio di Amministrazione esercita le proprie funzioni relative al sistema di controllo interno tenendo in adeguata considerazione i modelli di riferimento e le best practices esistenti in ambito nazionale e internazionale, rivolgendo una particolare attenzione ai modelli di organizzazione e gestione adottati ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231" (così punto 8.C.2).
Se la responsabilità dell'aggiornamento del Modello ricade sull'organo dirigente, è necessario poter discernere quali compiti specifici residuino in capo all'Organismo di Vigilanza e, quindi, in cosa consista precisamente il compito ad esso affidato di "curare l'aggiornamento" del Modello.


2.- La cura dell'aggiornamento del Modello – tratti generali

In una prima approssimazione, per così dire meta-giuridica, possiamo dire che curare l'aggiornamento del Modello Organizzativo significa preoccuparsi che il Modello stesso, nel tempo si mantenga adeguato.
Nella prospettiva appena esaminata, in cui si è chiarito che la responsabilità dell'aggiornamento spetta esclusivamente all'organo dirigente, l'obbligo di averne cura indica la preoccupazione che deve avere l'Organismo di Vigilanza a che l'organo dirigente mantenga adeguato nel tempo il Modello.
Scendendo in un piano più propriamente giuridico, si deve pertanto definire (almeno) come si estrinsechi questa preoccupazione, quando sorge e quali siano le conseguenze della mancata doverosa attivazione, sia in capo allo società, che, naturalmente, allo stesso Organismo di Vigilanza.
Un profilo interpretativo piuttosto lineare da questo punto di vista è quello offerto dalle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo emanate da Confindustria (l'ultima versione disponibile è stata pubblicata il 24 maggio 2004), che indicano come uno dei compiti dell'Organismo di Vigilanza sia quello di formulare "proposte all'organo dirigente per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello Organizzativo adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie" (cfr. cap. III, par. 2.2, pag. 26).
Ma se la formulazione di proposte esprime soltanto la modalità attraverso la quale prende forma la cura dell'aggiornamento del Modello, di maggior rilievo è l'individuazione delle circostanze dalle quali scaturisce l'obbligo di formulare le proposte stesse.
Tali circostanze vengono così classificate dalle Linee Guida sopra citate: a) significative violazioni del Modello organizzativo; b) significa.....

 

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