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Gio, 6 Feb 2025
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LE NOTIZIE


SISTEMI DISCIPLINARI E SOGGETTI SOTTOPOSTI EX D.LGS. 231/2001 - di Luca Antonetto, Avvocato in Torino



Nel secondo numero di questa rivista, rilevata l'atrofia del D.Lgs. 231/2001 sul punto, ho tentato una ricostruzione sistematica dei caratteri e dei contenuti del (duplice) sistema disciplinare destinato a implementare i "modelli di organizzazione di gestione", declinando i principi così rintracciati nell'ordinamento con particolare riferimento alla principale categoria soggettiva distinta dal legislatore in vista della modulazione dei criteri di imputazione soggettiva della responsabilità dell'ente : ovvero alla categoria dei cosiddetti "soggetti apicali" definiti all'art. 5, lett. a), per i quali l'introduzione di "un sistema disciplinare idoneo" è specificamente prevista dall'art. 6, II comma, lett. e).
Si tratta ora di fare altrettanto con riferimento ai "soggetti sottoposti all'altrui direzione", ovvero delle "persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza" di un soggetto apicale di cui all'art. 5, I comma, lett. b), per i quali l'introduzione di "un sistema disciplinare idoneo" è specificamente richiesta dall'art. 7, IV comma, lett. b).
Il principale problema che si pone all'interprete riguarda, preliminarmente, l'individuazione di tale categoria di soggetti.
A proposito è pacifico che vi rientrino innanzitutto i lavoratori subordinati , con esclusione dei dirigenti apicali , come si è visto, riconducibili invece alla categoria di soggetti di cui all'art. 5, I comma, lett. a).
In effetti, nella dogmatica e nella casistica giuslavoristica il requisito della "direzione e vigilanza" corrisponde biunivocamente al carattere della subordinazione: " il requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione da rapporto di lavoro autonomo, è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative".


I. PARTNER AUTONOMI

Peraltro i primi commentatori hanno ritenuto "non ... necessaria ... la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato", estendendo la portata dell'art. 5, I comma, lettera b) - e quindi dell'art. 7, IV comma, lett. b) - anche a "numerose categorie di collaboratori esterni che si trovino in qualche modo a perdere parte della loro autonomia a favore dell'ente", come "agenti, concessionari di vendita, franchisees, e così via" , "fornitori o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con l'impresa" , oltre ai titolari di "rapporti cd.di parasubordinazione". Tanto è stato giustificato con la "ratio legis, che è quella di evitare, attraverso sistemi di deleghe esterne, prassi elusive del sistema di responsabilità" dell'ente.
Tuttavia l'argomento prova troppo, dato che tali "deleghe" comporterebbero di per sé la configurabilità di un concorso, ex art. 110 cod. pen. , tra il soggetto esterno delegato e il soggetto interno delegante, il quale dunque verrebbe a rispondere personalmente del reato commesso dal soggetto delegato, in aggiunta a quest'ultimo. Il che basterebbe ad integrare in capo al soggetto delegante il "presupposto soggettivo" per far scattare la responsabilità dell'ente di appartenenza . In altre parole, nell'esempio che si vorrebbe paradigmaticamente probante, la ratio del D.Lgs. 231/2001 è già soddisfatta dalla corresponsabilità del cosiddetto intraneus, senza necessità di estendere all'extraneus la categoria soggettiva di cui all'art. 5, I comma, lett. b). Lo stesso rilievo può rivolgersi all'unica pronuncia sul punto , che ha bensì sbrigativamente accomunato un "consulente" ad un "direttore esecutivo" e ad un "direttore commerciale" nell'indiscriminata inclusione "nella categoria delle persone sottoposte alla direzione alla vigilanza"; ma lo ha fatto tanto apodittticamente quanto inutilmente, dato che nella fattispecie il nesso soggettivo per l'imputabilità dell'ente era già assorbentemente integrato dal ruolo dei due direttori.
D'altra parte, proprio commentando tale pronuncia, l'estensione della categoria soggettiva di cui all'art. 5, I comma, lett. b), ad una congerie di partner esterni è stata condivisibilmente criticata sotto un duplice profilo: "in primo luogo, la natura sanzionatoria della norma ne impone una interpretazione restrittiva ... limitata ai soggetti ... nell'ambito interno .... Gravi sono d'altronde gli effetti giuridico-economici che produce ... l'impostazione [criticata]: così opinando gli enti possono vedersi chiamati a rispondere della condotta criminosa di persone fisiche ad essi estranee …. e, conseguentemente, sono di fatto tenuti a configurare i modelli organizzativi di prevenzione in modo tale da poter vigilare anche sull'attività dei collaboratori esterni" .
In ogni caso, non sembra potersi dire che "l'agente è sottoposto alla direzione e vigilanza del preponente, in quanto egli ha l'obbligo di osservare le istruzioni che quest'ultimo gli ha impartito ex art. 1746 c.c." , dal momento che secondo.....

 

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