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Gio, 6 Feb 2025
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LA "NUOVA" DISCIPLINA DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA - I° PARTE - di Giovanni Paolo Accinni, Avvocato in Milano


1. Premessa.

La disciplina della diffusione al pubblico di informazioni relative agli emittenti strumenti finanziari quotati suscettibili di incidere sulla formazione dei prezzi degli strumenti finanziari stessi è stata, come noto, recentemente riformata.
La legge 62/2005, in attuazione del diritto comunitario è infatti intervenuta nel corpo del Testo Unico della Finanza (d.lgs. 58/98, c.d. TUF) riformulandone più di una disposizione. In particolare, l'art. 9, comma 1, lett. e), della legge 62/2005 ha riscritto la disposizione di cui all'art. 114 TUF in tema di obblighi di comunicazione al pubblico cui sono tenuti gli emittenti quotati ed i soggetti che li controllano.
La previgente formulazione dell'art. 114 TUF prevedeva un generico obbligo di informazione in ordine ai "fatti che accadono nella loro sfera di attività e in quella delle società controllate, non di pubblico dominio ed idonei, se resi pubblici ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari" (c.d. notizie price-sensitive).
Siffatta norma, incentrata sulla generica definizione di notizia price sensitive, è stata dunque sostituita da una nuova e più ampia formulazione che impone agli emittenti quotati uno specifico obbligo di comunicazione delle informazioni privilegiate, così come oggi definite dall'art. 181 TUF: disposizione pure novellata per effetto della legge n. 62/2005. Invero, la disposizione di cui all'art. 114, comma 1, TUF, prevede oggi che "fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge, gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate di cui all'art. 181 che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate". La medesima disposizione rimette poi al potere regolamentare della Consob di stabilire le modalità ed i termini di comunicazione delle informazioni.
Il legislatore italiano, in conformità alle indicazioni di Bruxelles (formulate già con la c.d. "direttiva base" 2003/6/CE), ha dunque inteso creare i "giusti" incentivi per l'esternalizzazione di informazioni privilegiate, in conformità alla c.d. "efficient capital market hypothesis", ossia alla teoria economica secondo cui i prodotti negoziati nei mercati finanziari devono esprimere prezzi che riflettano completamente tutte le informazioni disponibili. In questa prospettiva l'ordinamento giuridico mira ad assicurare a ciascun investitore l'informazione necessaria per effettuare un investimento consapevole ed inoltre tende ad individuare i canali che agevolino l'esternazione di siffatte informazioni proprio da parte di quei soggetti (per lo più istituzionali) in grado di sostenere i costi necessari per raccogliere ed elaborare i dati disponibili, assicurando così una corretta formazione dei prezzi.
Preliminare ad ogni ulteriore considerazione diviene allora la perfetta comprensione del concetto di informazione privilegiata così come definita dalla disposizione di cui all'art. 181 TUF che, appunto, rubrica "informazione privilegiata".


2. La nuova nozione di "informazione privilegiata".

Il primo comma dell'art. 181 TUF definisce l'informazioni privilegiata come "un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari". La "novellata" disposizione di cui all'art. 181 TUF non fornisce dunque una tipizzazione specifica di tutte le informazioni che potrebbero influire sui prezzi degli strumenti finanziari (né sarebbe ragionevolmente concepibile una capacità di tipizzazione del legislatore talmente ampia), ma demanda agli emittenti l'onere di valutare caso per caso l'idoneità dell'informazione ad influenzare sensibilmente i prezzi di mercato.
Bene subito porre in evidenza che se l'art. 181 TUF individua come informazioni privilegiate quelle che concernono "direttamente o indirettamente" gli emittenti o gli strumenti finanziari, l'obbligo informativo di cui all'art. 114 TUF attiene tuttavia alle sole informazioni privilegiate (di cui all'art. 181 TUF) che riguardino "direttamente" gli emittenti quotati e le società dagli stessi controllate . In altri termini, l'obbligo informativo di cui all'art. 114 TUF non investe tutte le informazioni privilegiate astrattamente sussumibili entro la disposizione di cui all'art. 181 TUF, ma solo quelle che attengono direttamente all'emittente (e non anche quindi quelle che lo concernono indirettamente); insomma, "le informazioni oggetto di disclosure rappresentano un sottoinsieme di quelle il cui utilizzo è vietato agli insider".
Resta allora da comprendere che cosa debba intendersi per informazione (privilegiata) concernente direttamente l'emittente. Secondo una prima soluzione ermeneutica si potrebbe ritenere che siano tali i fatti int.....

 

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