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Mar, 26 Set 2023
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LE NOTIZIE


Applicazione analogica della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti nella determinazione della sanzione per illecito sportivo.



Secondo il lodo deliberato il 27 ottobre 2006 dal Collegio arbitrale presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I. nel procedimento di arbitrato promosso da Juventus F.C. S.p.A. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio teso all'annullamento della decisione con la quale la Corte federale, in data 25 luglio 2006, aveva sanzionato per illecito sportivo la Società, l'adozione di un modello organizzativo idoneo a prevenire illeciti sportivi, oltre che di un codice etico, costituisce criterio per la determinazione della sanzione in analogia con la disciplina dettata dal D.lgs. 231/2001 per la responsabilità amministrativa degli enti.

Nella motivazione dell'atto (disponibile all'indirizzo internet www.coni.it) può leggersi, infatti:

(…) ritenuto in fatto e in diritto (…)

j) che concorrono a qualificare ulteriormente in termini di gravità l'illecito commesso anche le particolari modalità – "professionali", "consuetudinarie" e "disinvolte" – delle azioni illecite commesse dai legali rappresentanti; l'incidenza concreta che queste hanno avuto sulla regolarità e l'esito del campionato di serie A 2004-2005; l'intensità della colpevolezza, apprezzata in rapporto alle posizioni apicali dei dirigenti protagonisti; l'entità dell'inquinamento causato all'ambiente calcistico e l'intento di mercimonio che ha anche animato la pluralità delle violazioni; l'assenza di qualsiasi strumento efficace di controllo interno volto a prevenire la commissione di illeciti;

k) che, tuttavia, ai fini della commisurazione "equa" della sanzione, oltre ai criteri già considerati dalla Corte federale, ritiene il Collegio arbitrale che sia necessario valorizzare anche ulteriori elementi che attengono al comportamento della società successivamente all'illecito; in particolare, che la Juventus F.C. s.p.a. si è adoperata per eliminare la possibilità di reiterazioni dell'illecito, revocando i poteri agli amministratori coinvolti e sostituendo integralmente il consiglio di amministrazione, adottando un codice etico e, soprattutto, un modello organizzativo idoneo a prevenire illeciti sportivi;

l) che quanto da ultimo rilevato vada apprezzato sul piano del trattamento sanzionatorio, in applicazione analogica della disciplina sulla responsabilità delle persone giuridiche (d.lvo 8 giugno 2001, n. 231), secondo cui allo scopo di determinare l'entità della sanzione, deve farsi riferimento non solo alla gravità del fatto e al grado di responsabilità dell'ente, ma anche all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;

m) che, dunque, le sanzioni inflitte alla Juventus F.C. s.p.a. in relazione alle stagioni 2004-2005 e 2005-2006 devono ritenersi proporzionate alla gravità delle responsabilità accertate, in considerazione della loro notevole afflittività sul piano economico e del pregiudizio da esse arrecato sul piano sportivo;

n) che la sanzione inflitta alla Juventus F.C. s.p.a. per la stagione sportiva 2006-2007 deve invece rideterminarsi e fissarsi in punti 9, in considerazione degli elementi sopra indicati, traducendosi in una riduzione della stessa in una misura tale da mantenere, in misura adeguata, la sua funzione monitoria in relazione all'andamento "storico" dei campionati di Serie B;

(…)