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Mar, 26 Set 2023 |
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LA RESPONSABILITA’ “DA REATO” DELL’ENTE COLLETTIVO FRA RISCHIO DI IMPRESA E COLPEVOLEZZA - II° PARTE - di Francesco Vignoli, Procuratore dello Stato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano
(segue) 4. Spunti ricostruttivi per una autonoma dimensione di rimprovero della persona giuridica Ai fini di una prima ricostruzione dell'illecito dell'impresa, l'introduzione dei modelli organizzativi costituisce indice significativo della rinunzia dell'ordinamento a criteri di attribuzione della responsabilità meramenti oggettivi e comprova l'opzione interpretativa per una ineludibile dimensione di rimprovero da individuare in capo all'ente ai fini dell'irrogazione giudiziale della sanzione. E' la Relazione accompagnatoria al d.lgs. n. 231/01 ad assumere esplicita posizione nel ritenere "superata l'antica obiezione legata al presunto sbarramento dell'art. 27 Cost. e cioè all'impossibilità di adattare il principio di colpevolezza alla responsabilità degli enti". Pare dunque imprescindibile una rimeditazione della categoria della colpevolezza che, priva di legami psicologici, viene a perdere quelle caratteristiche di natura essenzialmente etica che la rendevano adatta alla sola persona fisica. L'esperienza insegna come la colpevolezza non costituisca una categoria immutabile, ma risulti storicamente il frutto di scelte più ampie di politica criminale legate al contesto storico del momento. Non può essere, quindi, aprioristicamente esclusa l'individuazione di quella che può definirsi colpevolezza dell'organizzazione. Sul punto, non ostano studi aziendalistici ormai consolidati tesi a riconoscere nell'impresa un'entità autonoma rispetto ai soggetti che ne fanno parte a vario titolo, un organismo vitale capace di esprimere una propria attività, un proprio indirizzo strategico e operativo. Secondo un approccio di tipo economico, le tesi tradizionali dell'incapacità della societas alla pena risultano distorsive della realtà produttiva del nostro tempo. L'ente, dotato di una peculiare soggettività, è ontologicamente diverso dai singoli membri che lo compongono. Ne è conseguenza che la colpevolezza della persona giuridica non può confondersi con il rimprovero ai singoli partecipanti di quest'ultima. L'elemento soggettivo, anche nel contesto di una responsabilità dell'ente, assume una precisa e ineludibile funzione preventiva. Diversamente, la minaccia della sanzione perderebbe la sua efficacia deterrente risolvendosi in un costo di impresa che, in definitiva, verrebbe a essere scaricato sui fruitori del prodotto realizzato. La colpevolezza, come è stato autorevolmente espresso, circoscrive "la responsabilità stessa nei limiti di ciò che rientra nel potere di controllo finalistico del soggetto; e questa possibilità di controllo, a sua volta, consente, tendenzialmente, ad ogni individuo (e nel caso in esame all'ente n.d.r.) di pianificare la propria esistenza al riparo da ingiustificati rischi penali". Atteso che l'ente collettivo non si riduce nella somma dei suoi componenti non sembra convincente fondare la responsabilità dell'impresa sulla base di un rimprovero a un suo membro. Emergono, dunque, i a)limiti delle tesi antropocentriche a spiegare l'imputazione della responsabilità all'ente. Il modello cosiddetto dell'identificazione non risulta soddisfacente a spiegare la responsabilità da reato prevista dal d.lgs. n.231/01 ancorché venga utilizzato dal legislatore nazionale con riguardo alle sanzioni tributarie non penali. L'analisi, seppur sommaria, del sistema disciplinare delle sanzioni amministrative tributarie può fornire utili spunti critici con riguardo alla materia in esame. L'illecito finanziario aveva ricevuto ben prima dell'approvazione della legge n.689 del 1981 una regolamentazione di diritto positivo con la legge n. 4 del 1929. L'entrata in vigore della cosiddetta codificazione del diritto penale amministrativo aveva, però, profondamente inciso sulla materia tributaria ancorché fosse specificamente regolata da una disciplina ad hoc. Ciò in quanto i principi della legge 1981 non venivano a conciliarsi con la regolamentazione del 1929. La sensibilità dei giudici di legittimità nell'avvertire l'esigenza di omogeneità, rectius di rispetto delle garanzie sancite dalla legge 689 del 1981, trovava positiva conferma nel d.lgs. n. 472 del 1997 che, nel ridisciplinare la materia delle sanzioni amministrative tributarie, ha previsto il principio di legalità e affermato la responsabilità colpevole dell'autore dell'illecito (art. 5) per sottoporre alla sanzione anche le persone fisiche e giuridiche nell'interesse delle quali l'autore della violazione aveva agito (art. 11). La novella veniva così a considerare la persona fisica che ha posto in essere il comportamento trasgressivo come unico centro di imputazione della sanzione, estendendo la responsabilità, ai sensi dell'art. 11 cit., in via solidale al contribuente che poteva essere un ente c.....
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