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Mar, 26 Set 2023
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LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI COLLETTIVI: PRINCIPI GENERALI E PRIME APPLICAZIONI GIURISPRUDENZIALI - II° PARTE - di Luigi Domenico Cerqua, Presidente di Sezione Tribunale di Milano

(segue)

Dal combinato disposto dei due commi nei quali si articola la citata disposizione di legge, che detta una delle regole generali in materia di responsabilità amministrativa degli enti, si desume che <>.
Una diversa interpretazione non sembra possibile, perché lo impedisce la lettera della legge, la quale non può costituire oggetto di una interpretatio abrogans che elimini uno dei due criteri alternativi di collegamento (il vantaggio) previsti dalla parte generale del codice sulla responsabilità amministrativa degli enti.
A meno che i due termini non vengano interpretati <>.
Il che però non sembra possa armonizzarsi con il significato linguistico dei due termini impiegati dal legislatore ed è in contrasto con quanto sostenuto nella ricordata Relazione governativa.
E' da ritenere, infine, che all'interesse non possa essere attribuito un significato soggettivo, quasi si trattasse di una sorta di dolo specifico.
L'interesse infatti, quale criterio obiettivo d'imputazione, <>.
Come è stato autorevolmente osservato, <>.
E' da notare che l'espressione <> è stata usata dal legislatore anche in altre occasioni: dapprima nella formulazione dell'art. 1, comma 82, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (la c. d. legge finanziaria 2005), successivamente abrogato dall'art. 4, comma 1 lett. a), del d. l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005 ( ); successivamente nella formulazione del ricordato art. 187-quinquies ( ), che prevede una autonoma responsabilità amministrativa dell'ente, che si affianca a quella da reato, per gli illeciti amministrativi contemplati nei precedenti artt. 187-bis e 187-ter, ove risultino commessi appunto <>.

Per quanto riguarda in particolare la responsabilità nell'ambito dei gruppi di società, si è osservato ( ) che la normativa in esame appare formulata in termini di responsabilità del singolo ente, per la mancanza di una espressa considerazione, per il profilo che qui interessa, dei gruppi.
Il che ha indotto taluno a ritenere che, grazie al silenzio normativo, i gruppi di società <>: con la conseguenza della sottrazione al sistema sanzionatorio predisposto dal decreto legislativo in esame delle <>.
Sono stati pertanto criticati i tentativi della giurisprudenza che, d'autorità, avrebbe colmato il vuoto normativo attraverso un'interpretazione estensiva dell'art. 5, comma 1, in contrasto con il principio di legalità dettato dell'art. 2.
Ci sembra si tratti di critiche ingenerose. Il problema che si pone è se l'illecito amministrativo dipendente da reato commesso da una società controllata possa, e a quali condizioni, involgere la responsabilità della controllante.
Esclusa qualsiasi forma di propagazione automatica, la giurisprudenza ( ) ha ritenuto che l'illecito commesso dalla controllata possa essere addebitato anche alla controllante, allorché ricorra un interesse comune, individuabile anche nella semplice prospettiva della partecipazione agli utili, la cui effettiva ripartizione, ai fini dell'affermazione della responsabilità amministrativa della controllante, non sarebbe necessaria, in quanto la responsabilità sorge, ex art. 5, per il solo fatto che la commissione del reato-presupposto sia stata indirizzata al perseguimento di quell'interesse, a prescindere dal vantaggio effettivamente conseguito.
In particolare, nella prima ordinanza ricordata, premesso che l'impresa, quando raggiunge consistenti dimensioni, può assumere la configurazione di una pluralità di società operanti sotto la direzione unificante di una società capogruppo o holding, si è osservato, ripetendo quasi testualmente quanto affermato da autorevole dottrina, che a ciascuna delle società che compongono il gruppo può cor.....

 

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