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Gio, 6 Feb 2025 |
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IL SISTEMA SANZIONATORIO DI RESPONSABILITÀ EX CRIMINE DEGLI ENTI COLLETTIVI - II° PARTE, di Giancarlo de Vero, Ordinario di Diritto Penale Università di Messina
5. Segue: c) determinazione legale e commisurazione giudiziale; la sanzione sostitutiva del commissariamento; la pluralità di illeciti A livello di determinazione legale, le sanzioni interdittive si presentano di solito come temporanee e obbligatorie nell'applicazione. In particolare, e a differenza dalla sanzione pecuniaria, l'individuazione dei limiti minimo e massimo di durata viene effettuata soltanto in via generale e unitaria (ai sensi dell'art. 13, comma 2), senza che le varie norme "di parte speciale" scandiscano entro questo spazio ulteriori e più contenuti intervalli edittali. L'art. 16 d. lgs. n. 231/2001 prevede peraltro che siano in taluni casi applicate in via definitiva l'interdizione dall'esercizio dell'attività e il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione. Si tratta di ipotesi in cui la gravità della fattispecie si incentra sul presupposto di plurime e successive condanne alla corrispondente specie di pena interdittiva già intervenute in un determinato lasso di tempo («almeno tre volte negli ultimi sette anni»); mentre assume rilievo distinto, ai sensi del terzo comma della citata disposizione, l'eventualità che l'ente o una sua unità organizzativa venga addirittura «stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità». La particolare gravità di tale ipotesi ha precisi riflessi sul piano sanzionatorio: per un verso, l'applicazione in via definitiva dell'interdizione dall'esercizio dell'attività torna ad essere obbligatoria, mentre nei casi di cui ai precedenti commi risulta, eccezionalmente, discrezionale; per altro verso, l'ineludibilità così riaffermata della sanzione interdittiva prevale sulla stessa disciplina dell'art. 17 sopra esaminata: non possono giovare cioè all'ente i comportamenti "riparatori" lì descritti. A proposito della commisurazione giudiziale, assume rilievo, attraverso l'art. 14 d. lgs. n. 231/2001, il principio c.d. di "frazionabilità". Al fine di corroborare la specifica funzione specialpreventiva delle pene interdittive nella prospettiva della neutralizzazione di un puntuale "rischio-reato", è prevista una notevole flessibilità di applicazione: esse debbono riguardare «la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente» e, nella determinazione del tipo e della durata, assume particolare rilievo l'indice «dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso». Ad ulteriore conferma della spiccata vocazione specialpreventiva delle sanzioni in parola, valga il richiamo agli artt. 45 e 46: è qui previsto che le sanzioni interdittive possano trovare applicazione nel corso del procedimento a titolo di misure cautelari, quando, oltre ai gravi indizi di responsabilità dell'ente, «vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede»; mentre il comune denominatore "cautelare", che caratterizza le sanzioni interdittive nella doppia dimensione di pene e di misure provvisorie, è ancora una volta ribadito dallo stretto parallelismo tra l'art. 14, comma 4, e l'art. 46, comma 3, laddove è prescritto che l'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica quando, nei rispettivi ambiti, risulti inadeguata ogni alternativa. Di particolare interesse risulta poi quell'autentica "sanzione sostitutiva" di pene interdittive determinanti l'interruzione dell'attività dell'ente, che è costituita, ai sensi dell'art. 15 d. lgs. n. 231/2001, dalla prosecuzione di tale attività da parte di un commissario, insediato dal giudice con indicazione dei relativi compiti e poteri per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata. I presupposti di tale sostituzione – che possiamo cogliere in estrema sintesi nell'esigenza di evitare gravi pregiudizi alla collettività, e in particolare rilevanti ripercussioni sull'occupazione come conseguenza dell'interruzione dell'attività dell'ente condannato – ne esprimono chiaramente la ratio politico-legislativa: si tratta di neutralizzare o attutire gli effetti pregiudizievoli che una certa sanzione posta a carico della persona giuridica può determinare indirettamente, ma non meno incisivamente, su di una significativa porzione della collettività proprio in vista delle dimensioni rivestite ovvero del tipo di attività, d'interesse pubblico, esercitata dall'ente. Anche a proposito di questo istituto è dato ravvisare talune incongruenze tra il decreto delegato e la legge di delegazione, anche se va subito anticipato che trattasi questa volta di correzioni perspicue e utili. L'art. 11, comma 1, lett. l) n. 3 della legge n. 300/2000 aveva, da un lato, limitato la previsione della nomina di altro soggetto per l'esercizio vicario dell'attività dell'ente in rapporto alla sola inflizione dell'interdizione dall'esercizio dell'attività; dall'altro lato, il presupposto di tale autorizzata prosecuzione era stato genericamente fissato nell'esigenza di «evitare pregiudizi a terzi». Per parte sua, l'art. 15 d. lgs. n. 231/2001 ha innanzitutto esteso l'ambito di operatività del commissariamento ad ogni sanzione interdittiva che, indipendentemente dal nomen juris, comporti comunque l'interruzione dell'attività dell'ente: ampliamento, questo, assolutamente plausibile, dovendosi avere riguardo agli effetti concretamente ascrivibili all'eventuale applicazione della sanzione interdittiva, piuttosto che al suo rigido profilo formale. Di converso, e con scelta ancora più commendevole, il decreto delegato ha ridimensionato in chiave rigorosamente restrittiva l'ampio presupposto del pregiud.....
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