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Gio, 6 Feb 2025 |
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LA RESPONSABILITA' DELLE PERSONE GIURIDICHE PER I REATI AMBIENTALI - di Maurizio Arena, Avvocato in Roma
1- L'introduzione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche nell'ordinamento italiano Il nostro ordinamento giuridico non conosce ancora forme di responsabilità punitiva diretta delle persone giuridiche in materia di illeciti ambientali, pur avendo ormai da più di tre anni recepito il principio secondo cui societas delinquere potest (art 11 legge n. 300 del 2000 e d.lg. n. 231 del 2001). Come è noto, con la legge 29/9/2000 n. 300 lo Stato italiano ha provveduto a ratificare e a dare esecuzione alla Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (26/7/1995), alla Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (26/5/1997) e alla Convenzione O.C.S.E. sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (17/12/1997). Il Parlamento ha inserito nel corpo della stessa legge (art 11) una delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (eccetto lo Stato e gli enti pubblici che esercitano pubblici poteri) e delle società, associazioni od enti privi della personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale. Oltre agli altri reati specificamente indicati, il decreto delegato avrebbe dovuto prevedere "la responsabilità in relazione alla commissione dei reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, che siano punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria, previsti: - dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (Impiego pacifico dell'energia nucleare); - dalla legge 14 luglio 1965, n. 963 (Disciplina della pesca marittima); - dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare); - dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie); - dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale); - dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, numero 183); - dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette); - dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 (Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati); - dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura); - dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti); - dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio); - dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole); - dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose); - dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento); - dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352). La delega "ambientale", come è noto, non è stata tuttavia attuata in modo completo da d.lg. 8 giugno 2001 n. 231. 2 – I tratti essenziali del sistema di responsabilità degli enti collettivi Il sistema attualmente in vigore prevede una responsabilità della persona giuridica derivante dal reato della persona fisica. Gli enti – forniti o meno di personalità giuridica – rispondono infatti in relazione ai reati commessi "nel loro interesse o a loro vantaggio" dai soggetti di vertice (c.d. imputazione oggettiva del reato), sempre che non abbiano adottato ed efficacemente attuato – prima della commissione dei reati - appositi "modelli di organizzazione, gestione e controllo" idonei a prevenire il rischio della commissione di reati del tipo di quello verificatosi (c.d. imputazione soggettiva del reato). Si parla quindi di responsabilità amministrativa, di illeciti amministrativi, di sanzioni amministrative. Tuttavia è opinione.....
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