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LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI COLLETTIVI: PRINCIPI GENERALI E PRIME APPLICAZIONI GIURISPRUDENZIALI - I° PARTE - di Luigi Domenico Cerqua, Presidente di Sezione del Tribunale di Milano



1. – I presupposti della responsabilità amministrativa degli enti: a) la commissione da parte di determinati soggetti dei reati indicati dal legislatore.

Il sistema della responsabilità amministrativa degli enti, delineato dal d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, emesso in attuazione della delega contenuta nell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, si articola sui seguenti capisaldi.
Anzitutto, la responsabilità sorge per connessione con la realizzazione di un reato, compreso tra quelli tassativamente indicati dal legislatore, da parte di una persona fisica che sia legata all'ente da un rapporto funzionale, il quale potrà essere di rappresentanza o di subordinazione, senza che però sia necessaria la sua identificazione (art. 8, comma 1 lett. a).
La sezione III del capo I del decreto legislativo in esame contiene l'elencazione dei reati che costituiscono il presupposto per il sorgere della responsabilità dell'ente. L'attuazione della delega non è stata completa, essendosi il legislatore delegato limitato ad inserire in detto catalogo solo i reati previsti dalle Convenzioni oggetto di ratifica ad opera della ricordata legge n. 300 del 2000 (malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, truffa a danno dello Stato, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica, concussione e corruzione: artt. 24 e 25), reati tutti connotati dal conseguimento di profitti illeciti. Sono rimasti esclusi i reati ambientali e quelli in materia di igiene e salute sul lavoro, nonostante la loro espressa indicazione nella legge delega. Tuttavia la previsione di una disciplina generale della responsabilità amministrativa degli enti e dei relativi principi di diritto sostanziale e processuale lasciava presagire, già all'indomani della sua entrata in vigore (4 luglio 2001), che il decreto legislativo in esame avrebbe costituito il punto di riferimento di successivi interventi legislativi vòlti ad estenderne l'ambito oggettivo di applicazione.
E così è stato. Con l'art. 6 del d.l. 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è stato introdotto l'art. 25-bis, che ha ampliato il novero dei reati che costituiscono il presupposto della responsabilità delle persone giuridiche e degli enti in genere, con l'inserimento dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo. Come è stato ricordato in dottrina, l'introduzione della responsabilità degli enti per i reati di contraffazione dell'euro è stata determinata dalla necessità di adeguare il nostro ordinamento alle indicazioni provenienti dalla Comunità europea, in quanto in numerosi Paesi dell'Unione europea la fabbricazione delle banconote e delle monete è affidata a società private.


1. 2. – (Segue): in particolare i reati societari.

Sicuramente più significativo l'ulteriore ampliamento del numero dei reati rilevanti agli effetti della responsabilità degli enti avvenuto ad opera dell'art. 25-ter, aggiunto dall'art. 3 del d. lgs. 11 aprile 2002, n. 61, che reca la disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali.
Nel novero di tali reati sono ora ricompresi, tranne alcune esclusioni (delle quali si dirà tra breve), i reati societari, così come riformulati dallo stesso d. lgs. n. 61 del 2002 e, successivamente, dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del mercato e la disciplina dei mercati finanziari: quest'ultima legge ha parzialmente modificato (art. 30) i reati di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 c. c., ha previsto, per le società quotate, una nuova figura di soggetto attivo, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ha aumentato (art. 39) le sanzioni penali ed amministrative per alcuni illeciti societari ed ha inasprito le sanzioni pecuniarie per gli illeciti dipendenti da reato, comminate dall'art. 25-ter, raddoppiando il numero delle quote.
L'art. 31 della medesima legge inoltre ha introdotto nel codice civile l'art. 2629-bis, che prevede una nuova ipotesi delittuosa, l'omess.....

 

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