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Gio, 6 Feb 2025 |
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LE MISURE CAUTELARI E I GRUPPI DI IMPRESA: TEORIA E PRASSI APPLICATIVA DAI CASI CONCRETI - I° PARTE - di Tomaso Emilio Epidendio, Giudice del Riesame Tribunale di Milano
1. LE MISURE CAUTELARI NEL SISTEMA DEL DECRETO LEGISLATIVO Nell'ambito della disciplina degli illeciti degli enti dipendenti da reato il sistema cautelare ha formato oggetto di una speciale attenzione da parte del legislatore che gli ha dedicata una intera sezione del decreto (la IV) con l'obiettivo dichiarato, come si legge nella relazione governativa, di perseguire "un duplice scopo: evitare la dispersione delle garanzie patrimoniali dell'ente a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato e ridurre l'attività dell'ente quando la prosecuzione dell'attività stessa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati". Il sistema cautelare previsto dal decreto legislativo è quindi articolato secondo una duplicità di strumenti: quelli di tipo personale (le misure cautelari interdittive) volti direttamente a limitare l'attività dell'ente e quelli di tipo reale (i sequestri) volti a porre vincoli su beni di pertinenza dell'ente medesimo. Appare chiaro come nell'impostazione legislativa le misure personali siano maggiormente finalizzate a limitare l'attività dell'ente, mente le misure reali risultano maggiormente volte a salvaguardare lo scopo di evitare la dispersione del patrimonio. Quanto a presupposti applicativi, poi, la disciplina delle misure personali a carico degli enti è impostata su quella consolidatasi in materia di misure cautelari da applicarsi alle persone fisiche per i reati da queste commessi. Infatti, ai fini dell'applicazione della misura cautelare dell'interdizione, l'art.45 comma 1 pone due requisiti: la sussistenza di gravi indizi per ritenere sussistente la responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato, e fondati e specifici elementi per ritenere il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. La nozione di gravità indiziaria non presenta elementi specializzanti contenuti nella legge in esame, di tal che tale nozione può e deve essere mutuata dal sistema processuale e, quindi, dall'art.273 c.p.p. nell'interpretazione ormai consolidata che ne dà la Cassazione, ciò anche in forza della clausola generale di cui all'art.34, secondo cui per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato si applicano in quanto compatibili le norme del codice di procedura penale e delle disposizioni di attuazione. I caratteri del giudizio prognostico esauriscono peraltro i tratti comuni tra gravi indizi ex art.273 c.p.p. e gravi indizi ex art.45 D.Lvo n.231/2001 che, per il resto, si differenziano nettamente. Mentre per i primi (art.273) il giudizio prognostico riguarda l'attribuzione di un reato all'esito del processo, per i secondi (art.45) detto giudizio prognostico dovrà riguardare l'attribuzione all'ente dell'illecito amministrativo dipendente da reato: il giudizio di qualificata probabilità deve perciò concernere in quest'ultimo caso tutti gli elementi che a vario titolo vanno a formare la complessa e particolare fattispecie di illecito di cui trattasi . In altre parole il rapporto tra giudizio di gravità indiziaria ex art.45 e quello ex art.273 è un rapporto di inclusione, nel quale la qualificata probabilità di attribuzione di un delitto a una persona è elemento necessario ma non sufficiente per fondare la qualificata probabilità di attribuzione dell'illecito amministrativo dipendente da reato. Quanto poi al presupposto del "periculum", ai fini dell'applicazione della misura cautelare interdittiva, l'unica esigenza cautelare considerata rilevante dal legislatore è quella del pericolo di commissione di "illeciti della stessa indole di quello per cui si procede". Si è parlato a questo proposito di un modello "monofunzionale" delle misure cautelari adottato nel decreto legislativo n.231/2001 volto a tutelare esclusivamente esigenze di tutela della collettività, che si allontana dal principio di "pluridimensionalità funzionale" delle misure cautelari previste nel codice di procedura penale (e prima ancora nella direttiva n.59 della legge delega del 1987), volto a tutelare anche esigenze investigative e processualpreventive . Poiché l'illecito di cui si occupa la normativa è quello dalla stessa definito "illecito amministrativo dipendente da reato", la locuzione normativa "pericolo di reiterazione di illeciti della stessa indole" non può intendersi come mera indicazione del pericolo di reiterazione di analoghi "reati", quasi che la formula fosse meramente ripetitiva di quella dell'art. 274 lett. c) c.p.p., ma deve intendersi invece come pericolo che persone fisiche in posizione apicale in un ente (ovvero dirette o vigilate da persone in posizione apicale) possano commettere, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, nuovi reati da cui dipende la responsabilità dell'ente medesimo, reati della stessa indole di quello per cui si procede . Un pericolo di tal fatta dipende sostanzialmente da due parametri: le persone fisiche che agiscono nell'ente in una posizione qualificata ex art.5 (posizione apicale o sottoposizione alla direzione e vigilanza di soggetto in posizione apicale) ; la struttura organiz.....
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