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Gio, 6 Feb 2025 |
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BREVI CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI CONSEGUENTE ALLA COMMISSIONE DI ILLECITI FISCALI - di Andrea Perini,, dottore commercialista, Professore associato di Diritto Penale Commerciale presso la Facoltà di Economia dell'Università di Torino
1. RILIEVI INTRODUTTIVI La recente introduzione, da parte del D.Lgs. n. 231/2001, di un articolato sistema sanzionatorio dedicato agli enti ha sostanzialmente monopolizzato il tema della responsabilità delle persone giuridiche derivante da illeciti di natura penale. E' così passato del tutto in secondo piano un altro profilo di responsabilità delle persone giuridiche, certamente meno dirompente rispetto a quello disciplinato dal citato decreto ma, nondimeno, anch'esso meritevole di considerazione. Si tratta della responsabilità di natura amministrativa che grava sui contribuenti aventi natura di enti collettivi allorquando un illecito penale tributario, rilevante ex D.Lgs. n. 74/2000, è commesso da una persona fisica che abbia agito nell'ambito dell'ente stesso. La disciplina di tale forma di attribuzione di responsabilità è racchiusa nel co. 2 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 74/2000, norma densa di ricadute applicative e non priva di qualche questione interpretativa sulla quale vale la pena soffermarsi. 2. LA RIFORMA DELL'ILLECITO AMMINISTRATIVO TRIBUTARIO E L'ATTRIBUZIONE DI RESPONSABILITÀ ALLA PERSONA FISICA AUTRICE DEL FATTO ILLECITO Per comprendere appieno la portata del citato art. 19 del D.Lgs. n. 74/2000, occorre preliminarmente rammentare come, nel 1997, il legislatore tributario si sia risolto ad operare una profonda riforma dell'intero sistema sanzionatorio amministrativo, volta ad incentrare sulla persona fisica le conseguenze afflittive derivanti dall'inflizione della sanzione. In tale prospettiva, veniva così abbandonata la risalente attribuzione al contribuente della responsabilità amministrativa scaturente dall'illecito fiscale, accantonando così un modello che -allorquando veniva applicato a contribuenti aventi natura di persona giuridica- finiva con il sanzionare l'ente stesso. Ed infatti, sotto il vigore della normativa anteriore alla riforma, la sanzione amministrativa tributaria era ascritta al contribuente che avesse commesso un fatto illecito: quindi, in presenza di quello scollamento tra le figure del contribuente e dell'autore materiale del fatto che tipicamente si realizza nella gestione delle persone giuridiche, la sanzione risultava comminata alla persona giuridica-contribuente che si era resa inadempiente nei confronti del fisco. Tale ricostruzione emergeva chiaramente dall'impianto normativo previsto dalla legge n. 4 del 1929 , la quale stabiliva, coordinando quanto previsto dagli artt. 9, 10 e 12, che per le violazioni delle leggi finanziarie "relative ai tributi dovuti da enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le province, i comuni e gli altri enti pubblici ...... qualora per la violazione della legge finanziaria sia stabilita la soprattassa o la pena pecuniaria, ...... l'ente, è (sono) obbligato(i) in solido con l'autore della violazione al pagamento della pena pecuniaria o della soprattassa". Tale disposto normativo era interpretato, con l'autorevolezza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione , nel senso di ritenere di regola l'esclusiva responsabilità del contribuente-persona giuridica, i cui atti vengono realizzati dagli organi competenti nell'adempimento delle loro funzioni ed, in quanto tali, direttamente riferibili all'ente. Solo eccezionalmente la responsabilità era fatta risalire direttamente alla persona fisica facente parte dell'organo, tanto che la stessa Corte si era data la pena di esemplificare gli sporadici casi nei quali ciò poteva accadere: - "responsabilità stabilite (dalla legge n.d.a.) direttamente a carico dei rappresentanti legali delle persone giuridiche"; - dipendenti che "nel commettere le infrazioni di cui si discute abbiano agito senza i necessari poteri per conto dell'ente medesimo"; - "rappresentante che, agendo al di fuori dei suoi poteri ovvero contro la volontà legittimamente espressa dall'ente, commetta una delle infrazioni considerate". In questi casi, alla responsabilità della persona fisica in qualche modo legata all'ente, veniva ad assommarsi la responsabilità della persona giuridica: giusta, infatti, il disposto del già ricordato art. 12, l. n. 4/1929, in tali circostanze "l'ente, è (sono) obbligato(i) in solido con l'autore della violazione al pagamento della pena pecuniaria o della soprattassa". Con la riforma del 1997, la prospettiva è stata rovesciata. Quel "trasgressore" che era previsto dall'art. 3, co. I, della L. n. 4 del 1929 e che ben poteva essere una persona giuridica, è stato sostituito dalla "persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione" (art. 2, co. II. D. Lgs. n. 472/1997): la preclusione verso un'attribuzione diretta della responsabilità in capo alla persona giuridica non poteva essere più netta, ribadita dall'art. 27 che, ad abundantiam, stabilisce che "le violazioni riferite dalle disposizioni vigenti a società, associazioni o enti s'intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici, se commesse dopo l'entrata in vigore del presente decreto". In nome della personalizzazione della responsabilità conseguente alla commissione di illeciti tributari, espressamente voluta dall'art. 3, comma 133 della L. n. 662/1996 , il D. Lgs. n. 472/1997 ha così provveduto ad imperniare la riforma dell'illecito tributario su principi di derivazione penalistica, in analogia con quanto già era avvenuto con la legge 24 novembre 1981, n. 689 . E, in tale prospettiva, non è inutile ricordare come proprio il principio di personalità della responsabilità sia stato definito autorevolmente come un "opportuno correttivo della separazione tra potere e responsabilità patrimoniale consentita dagli strumenti privatistici, che è fattore criminogeno da non sottovalutare", imposto dalla "logica del regime concorrenziale, la quale non può consentire che gli operatori più disinvolti, i meno consapevoli dei loro doveri verso la collettività, si precostituiscano posizioni di indebito vantaggio". Il seguito è riservato agli Abbonati Scelga l'abbonamento più adatto alle Sue esigenze
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