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Gio, 6 Feb 2025 |
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SISTEMI DISCIPLINARI E SOGGETTI APICALI EX D.LGS. 231/2001 - di Luca Antonetto, Avvocato in Torino
È noto che, nel disciplinare "la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato", il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, attribuisce un ruolo cruciale ai "modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi". In effetti, come hanno puntualmente riconosciuto la dottrina e la giurisprudenza, "il modello è criterio di esclusione della responsabilità dell'ente ex art. 6, I comma, ed ex art. 7; è criterio di riduzione della sanzione pecuniaria ex art. 12; consente, in presenza di altre condizioni ..., la non applicazione di sanzioni interdittive ex art. 17; consente la sospensione della misura cautelare interdittiva emessa nei confronti dell'ente ex art. 49". Per garantire tali risultati esimenti ed attenuanti, peraltro, il modello deve essere non soltanto "adottato" , ma anche "efficacemente attuato" (art. 6, I comma, lett. a) e art. 7, II comma) e "l'efficace attuazione … richiede [tra l'altro] un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello" stesso, tanto nei confronti dei "soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza" (l'art. 7, IV comma, lett. b), quanto nei confronti dei "soggetti in posizione apicale", (art. 6, II comma, lett. e) cioè delle "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale", anche soltanto in via "di fatto" (art. 5, I comma, lett. b). In sintesi - sulla scia dell'esperienza statunitense, in cui "l'apparato sanzionatorio rappresenta ... il punto di forza di un compliance program" (nella prospettiva "di una parziale privatizzazione dell'amministrazione della giustizia penale" ) - l'introduzione e/o l'implementazione di un (duplice) sistema disciplinare ad hoc costituisce un requisito essenziale dei modelli organizzativi, integrandone "quello che può essere definito il contenuto minimo" , con un vero e proprio "elemento strutturale". Tanto è vero che la giurisprudenza ha puntualmente negato ogni rilievo a modelli organizzativi privi di un adeguato sistema disciplinare (in particolare, "nei confronti degli amministratori, direttori generali e compliance officers") . Ciononostante, come hanno rilevato le "associazioni rappresentative degli enti" nel tracciare le linee guida per l'elaborazione dei modelli organizzativi ai sensi dell'art. 6, III comma, "in ordine alle caratteristiche del sistema [disciplinare], il decreto legislativo non offre alcuna indicazione specifica, introducendo previsioni estremamente generali". Sicché spetta all'interprete la ricostruzione sistematica dei caratteri e dei contenuti del (duplice) sistema disciplinare prescritto dagli articoli 6 e 7, sopra citati. ******
A proposito, facendo tesoro delle prime indicazioni dottrinali e giurisprudenziali, (per approssimazioni progressive) si può affermare che:
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