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| Mer, 13 Mag 2026 | |||||||||
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LA RESPONSABILITA’ “DA REATO” DELL’ENTE COLLETTIVO FRA RISCHIO DI IMPRESA E COLPEVOLEZZA - I° PARTE - di Francesco Vignoli, Procuratore dello Stato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano
1. I temi della discussione: impresa, rischio, colpevolezza Storicamente è sotto il profilo della rimproverabilità che più si è incentrato il dibattito sulla responsabilità penale delle persone giuridiche. I tentativi della dottrina di ammettere la capacità criminosa dell'ente collettivo hanno trovato ostacolo nel tradizionale "giudizio spiccatamente naturalistico che sta alla base dell'affermazione della responsabilità penale". Secondo l'orientamento classico , la colpevolezza presuppone un insieme di fattori fisio-psichici identificabili solo in capo alla persona fisica. L'interpretazione tradizionale ha indubbiamente influenzato le scelte del legislatore che, nell'introdurre con l'approvazione del d.lgs. n. 231/01 un organico sistema sanzionatorio per l'impresa, ha previsto una responsabilità dell'ente sicuramente di natura afflittiva, tuttavia, almeno nominalmente, non penale. Ciò premesso, senza farsi condizionare dalle scelte del passato, ci si interroga, alla luce delle soluzioni de jure condito operate dalla novella del 2001, se possa muoversi un autonomo rimprovero alla persona giuridica. E', infatti, sotto il profilo dell'elemento soggettivo che si incentra il dibattito sulla configurabilità di una responsabilità diretta dell'impresa. L'eventuale rinuncia a una imputazione meramente obiettiva del fatto comporta, come condizione necessaria ai fini della punizione, l'individuazione in capo all'ente di una dimensione subiettiva dell'illecito. Viene in tal modo a profilarsi una nuova, e forse di più complessa risoluzione, alternativa fra la possibilità di ammettere una colpevolezza propria dell'ente, oppure aderire a un'opzione antropocentrica, organica, in cui la responsabilità dell'universitas risulta consequenziale, attraverso una sorta di estensione a rimbalzo, all'illecito della persona fisica da cui l'ente mutua il tipo di rimprovero. Qualora si accetti l'opzione che anche l'impresa, al pari dell'uomo, possa commettere illeciti e per essi venire sanzionata e si ammetta, per ipotesi, che il gruppo possa presentarsi come un'entità autonoma, estranea agli elementi che la compongono, restano da risolvere gli aspetti problematici legati all'adeguatezza dei coefficienti psicologici costituiti per l'uomo a soggetti diversi dalla persona fisica. Profilati i termini della discussione, occorre partitamente considerare gli aspetti critici delineati. 2. La controversa accezione del concetto di rischio Una responsabilità senza colpevolezza sembra caratterizzare la disciplina dei modelli sanzionatori quasi penali introdotti dal legislatore in materia economica con particolare riferimento alla potestà punitiva delle cosiddette Autorità amministrative indipendenti. L'attribuzione della responsabilità in capo all'impresa viene legittimata dal tipo di attività esercitata prescindendo dalla colpevolezza. L'ordinamento sostituisce "al criterio della riprovevolezza il criterio del rischio – nella specie, il rischio d'impresa" che ha "natura oggettiva e non soggettiva". Attività d'impresa e responsabilità fondata sul rischio costituiscono un binomio già noto al nostro ordinamento. L'imputazione dell'illecito fondata sul tipo di attività, senza che risulti necessario l'accertamento della dimensione subiettiva dell'illecito, non è una soluzione interpretativa originale, almeno nell'ambito della responsabilità civile . Il riferimento al rischio d'impresa ha radici storiche risalenti e costituisce un retaggio della società industriale e, più precisamente, si manifesta come una risposta dei giuristi del XX secolo all'evoluzione di un'economia non più meramente agricola. Le codificazion.....
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