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| Sab, 13 Giu 2026 | |||||||||
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SINTESI DECRETO LEGGE 8 AGOSTO 2025 N. 116
Il decreto legge 8 agosto 2025 n. 116, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale dell'8 agosto 2025 n. 183 ed entrato in vigore il 9 agosto 2025, recante Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi, ha modificato l'articolo 25-undecies (Reati ambientali) del d.lgs. 231/2001. In sintesi, le modifiche riguardano: 1. le sanzioni; 2. l'introduzione dei seguenti nuovi reati presupposto della responsabilità degli enti: - articolo 452-septies c.p. (Impedimento del controllo); - articolo 452-terdecies c.p. (Omessa bonifica); - articolo 452-quaterdecies c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), norma peraltro già riferibile in precedenza al reato presupposto dell'articolo 260 del d.lgs. n. 152/2006; - articolo 255-bis d.lgs. n. 152/2006 (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari), reato introdotto dallo stesso decreto legge 8 agosto 2025 n. 116; - articolo 255-ter d.lgs. n. 152/2006 (Abbandono di rifiuti pericolosi), reato introdotto dallo stesso decreto legge 8 agosto 2025 n. 116; - articolo 256 d.lgs. n. 152/2006 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata), norma anche modificata dallo stesso decreto legge 8 agosto 2025 n. 116; - articolo 256-bis d.lgs. n. 152/2006 (Combustione illecita di rifiuti), norma anche modificata dallo stesso decreto legge 8 agosto 2025 n. 116; - articolo 259-ter d.lgs. n. 152/2006 (Delitti colposi in materia di rifiuti), norma introdotta dallo stesso decreto legge 8 agosto 2025 n. 116 che prevede la punibilità dei fatti di cui agli articoli 255-bis (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari), 255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi), 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) e 259 (Spedizione illegale di rifiuti) d.lgs. n. 152/2006 anche se commessi per colpa. |