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Gio, 30 Mar 2023 |
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IL DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 2023, N.24 DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA UE 2019/1937, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL’UNIONE E RECANTE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI - di Paolo Bernardini, Avvocato in Milano
Il whistleblowing L'espressione "whistleblower" vuol dire letteralmente "colui che soffia nel fischietto" e allude al gesto con cui un vigile o un arbitro intervengono per fermare un comportamento illegale o un'azione di gioco fallosa, richiamando l'attenzione di tutti. Fuor di metafora, si definisce whistleblower la persona che segnala comportamenti illeciti o violazioni di normative di cui è testimone all'interno dell'organizzazione o azienda, pubblica o privata, dove lavora. La traduzione più diffusa in italiano è "segnalatore". Le Direttiva UE 1937/2019 Il 26 novembre 2019 l'Unione Europea ha pubblicato la "EU Whistleblower Protection Directive". La Direttiva UE 1937/2019 disciplina la protezione dei whistleblowers all'interno dell'Unione, mediante norme minime di tutela, volte a uniformare le normative nazionali, tenendo conto che coloro che segnalano minacce o pregiudizi al pubblico interesse di cui sono venuti a sapere nell'ambito delle loro attività professionali esercitano il diritto alla libertà di espressione. Lo scopo delle norme è di rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità e di prevenire la commissione dei reati. L'ambito è limitato alle violazioni della normativa comunitaria nei settori espressamente indicati (tra questi: appalti pubblici, servizi finanziari, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, ambiente, alimenti, salute pubblica, privacy, sicurezza della rete e dei sistemi informatici, concorrenza). La direttiva prevede una tutela per il whistleblower senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato. Oltre all'obbligo di riservatezza riguardo all'identità del segnalante, delle persone coinvolte e del segnalato, si prevedono il divieto di ritorsione, con una esemplificazione delle fattispecie ritorsive, e misure di sostegno in favore della persona segnalante, che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sui diritti della persona coinvolta e sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato. Il whistleblowing in Italia Sino all'emanazione del Decreto Legislativo n.24/2023 in Italia l'obbligo di istituire un sistema di whistleblowing che consentisse al segnalante di denunciare violazioni era previsto nel settore pubblico e, nel settore privato, esclusivamente (i) per le società dotate di modello organizzativo ai sensi del D. Lgs.231/01, (ii) e per le società soggette al Testo Unico Bancario, al Testo Unico della Finanza, alla normativa antiriciclaggio e al codice delle assicurazioni private. Il decreto legislativo di recepimento delle Direttiva In data 9 dicembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo relativo all'attuazione della Direttiva UE 1937/2019. Il testo è stato sottoposto alle Commissioni permanenti della Camera, che hanno rilasciato i pareri di rito. Nel frattempo si è espresso anche il Garante della Privacy in data 11 gennaio 2023, rilasciando parere favorevole. In data 15 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali." Il decreto disciplina le segnalazioni interne, le segnalazioni esterne e le divulgazioni pubbliche. Ambiti di applicazione e soggetti destinatari della normativa L'art.2, comma 1, lettera a) del decreto prevede i seguenti ambiti di applicazione: 1) Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; 2) condotte illecite e rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o violazione dei modelli di organizzazione e gestione; 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'allegato al decreto o degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla Direttiva 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al decreto relativamente ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza degli alimenti, dei mangimi e della salute e benessere degli animali; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; salute pubblica; tutela della vita privata e protezione dei dati personali; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; protezione dei consumatori; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; 4) atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'unione europea (art 325 TFUE); 5) atti e omissioni riguardanti (art 26, par 2 TFUE) la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nel mercato interno, comprese violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di: a. Concorrenza; b. Aiuti di Stato; c. imposte sulle società. 6) atti o comportamenti che vanificano oggetto e finalità delle disposizioni Ue di cui ai punti 3,4 e 5. La disciplina si applica, per i soggetti del settore pubblico, alle: • segnalazioni interne di violazioni dell'art 2 comma 1 lett a). La disciplina si applica, per i soggetti del settore privato: 1) con una media di almeno 50 lavoratori nell'ultimo anno; 2) con una media inferiore a 50 lavoratori nell'ultimo anno nei settori di cui all'allegato parte IB e parte II del decreto: • alle segnalazioni interne di violazioni dell'art 2 comma 1 lett a) numeri 3,4,5 e 6. 3) per i soggetti che adottano Modelli 231/01 con una media di almeno 50 lavoratori nell'ultimo anno: • alle segnalazioni interne di violazioni dell'articolo 2 comma 1 lettera a); 4) .....
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