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Lun, 30 Gen 2023 |
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LO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA UE 1937/2019: LA SEGNALAZIONE ESTERNA E LA DIVULGAZIONE PUBBLICA - di Paolo Bernardini, Avvocato in Milano
Premessa Lo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE 1937/2019 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 9.12.2022 non prevede esclusivamente la c.d. "segnalazione interna", ma consente, a certe condizioni, anche altre forme di denuncia di violazioni: la c.d. "segnalazione esterna" e la c.d. "divulgazione pubblica". La segnalazione esterna La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni: a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto legislativo; b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito o si è conclusa con un provvedimento finale negativo; c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Il soggetto destinatario della segnalazione esterna La segnalazione esterna deve essere inoltrata, sia per quanto concerne il settore pubblico che quello privato, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che attiva un canale di segnalazione che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e del.....
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