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Mar, 26 Set 2023
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LA RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ PER IL REATO DI ASSOCIAZIONE A DELINQUERE - di Ciro Santoriello, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Torino



Cass, sez, IV, c.c. 17 dicembre 2021 (dep. 23 dicembre 2021), n. 47010

Il profitto del reato di associazione per delinquere, sequestrabile ai fini della successiva confisca, è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme dei reati-fine, dai quali è del tutto autonomo e la cui effettiva realizzazione è agevolata dall'organizzazione criminale

Alla luce del principio di irretroattività di cui all'art. 2 d.lg. n. 231 del 2000, laddove si registro uno iato temporale fra il momento di verificazione del delitto e l'ottenimento del profitto in capo all'ente, per l'eventuale applicazione della sanzione della confisca occorre verificare se il reato per cui si procede fosse o meno ricompreso nel novero dei reati presupposto alla data di realizzazione delle condotte criminali (e non al successivo momento di percezione del profitto stesso)


1. La Cassazione torna ad esaminare il profilo della responsabilità delle società per il reato di associazione a delinquere di cui all'art. 416 c.p.
La responsabilità degli enti in relazione a tale illecito è stata introdotta con l'art. 2, comma 29, lg. n. 94 del 2009. Ad oggi, tuttavia, il tema è stato affrontato con riferimento alla eventuale necessità, per riconoscere la responsabilità della persona giuridica, che i cd. reati scopo per la cui realizzazione l'associazione criminosa risultava costituita fossero o meno inclusi nel novero dei cd. reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001.

2. Nel senso che non potesse riscontrarsi una responsabilità della società in caso di reati scopo non rientranti fra quelli presupposto, Cass., sez. VI, 20 dicembre 2013, n. 3635, secondo cui "in tema di responsabilità da reato degli enti, allorché si proceda per il delitto di associazione per delinquere e per reati non pre.....

 

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