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| Mar, 16 Dic 2025 | |||||||||
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GRUPPO SOCIETARIO E RESPONSABILITA’ DELLE PERSONE GIURIDICHE AI SENSI DEL DECRETO 231/2001 - di Filippo Sgubbi, Ordinario di Diritto penale Università di Bologna, Docente di Diritto penale dell’economia Università Luiss di Roma
1.- Il modello a cui si ispira il decreto legislativo 231/2001 nel prevedere la responsabilità delle persone giuridiche è fondato su un ente singolarmente considerato. Il decreto 231 non dispone nulla in ordine alla disciplina dei gruppi di società. Carenza singolare, considerato lo sviluppo che il fenomeno dei gruppi ha assunto nella realtà economica nazionale e internazionale. Spetta dunque all'interprete ricostruire lo statuto normativo della responsabilità di una società facente parte di un gruppo, individuandone i presupposti, i limiti e le garanzie. Una considerazione preliminare: parlo di "gruppo", ma le argomentazioni che vado a svolgere si possono estendere alle cosiddette "parti correlate" (art. 2391-bis del codice civile), figura non coincidente con il gruppo nella sua nozione normativa civilistica e penalistica 2.- Come è ben noto, la configurazione della responsabilità dell'ente presuppone, da un lato, la peculiare qualificazione soggettiva della persona fisica che agisce (ruolo apicale o sottoposto ex art. 5 lettere a e b del decreto), dall'altro lato, il difetto genetico o funzionale di un modello organizzativo di prevenzione e, infine, il requisito dell'interesse e del vantaggio: l'articolo 5, comma 1, stabilisce che "l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio". 3.- Le nozioni di interesse o di vantaggio si atteggiano in modo diverso a seconda che vengano riferite all'ente singolarmente considerato ovvero vengano collocate nel contesto di un gruppo di imprese. Nel caso di un ente singolarmente considerato, la responsabilità si fonda su un interesse o un vantaggio direttamente attribuibile all'ente stesso a seguito della commissione di un reato da parte della persona fisica qualificata. Tant'è vero che l'articolo 5, comma 2 del decreto stabilisce una coerente causa di non punibilità: "l'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi". In caso di gruppo, la questione si pone in modo diverso. Al proposito, cito l'ordinanza del Tribunale di Milano del 20 dicembre 2004, raffinata ed emblematica. Si tratta di una vicenda di corruzione aggravata nell'ambito dell'aggiudicazione degli appalti. L'ordinanza, oltre a ravvisare nelle locuzioni interesse e vantaggio criteri ascrittivi di responsabilità aventi carattere alternativo, individua la nozione di interesse di gruppo "nell'inte.....
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