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Mar, 26 Set 2023 |
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ALCUNE CONSIDERAZIONI SU: TRIBUNALE RAVENNA 7.6.2021 n. 1056 - di Ciro Santoriello, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Torino
MASSIMA: Le disposizioni di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 non possono trovare applicazione con riferimento alle imprese individuali nei cui confronti non possono dunque trovare applicazione le sanzioni ivi previste 1. Il tema della applicabilità o meno delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/01 alle imprese individuali è stato affrontato anche dalla Cassazione con esiti contrastanti. In senso contrario, si è espressa, in tempi ormai risalenti, Cass., sez. VI, 3 marzo 2004, n. 18941 secondo cui la disciplina in esame non si applica alle imprese individuali, in quanto si riferisce ai soli enti collettivi, come indicato dalla mancata previsione di tali soggetti fra quelli destinatari delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/01; tale conclusione, peraltro, non sarebbe foriera di una disparita di trattamento, stante la diversità netta e sostanziale tra imprenditore individuale ed enti collettivi (più di recente, Cass., sez. VI, 16 maggio 2012, n. 30085). Questa conclusione è presente anche in decisioni di merito in cui si sottolinea come in tali casi l'applicazione della normativa 231 pregiudicherebbe "la ratio di fondo della normativa sulla responsabilità delle persone giuridiche, la quale immagina contegni penalmente devianti tenuti da persone fisiche nell'interesse di strutture organizzative di un certo rilievo di complessità quale centro autonomi di imputazioni di rapporti giuridici d.....
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