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DAI PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE MAGGIORI INTERAZIONI CON L’ORGANISMO DI VIGILANZA? di Enrica Perusia, Avvocato in Torino

Il CNDCEC ha posto in pubblica consultazione la versione aggiornata dei Principi di comportamento del Collegio Sindacale di società non quotate. Esse si collocano nel più ampio catalogo delle norme di comportamento redatte periodicamente dal CNDCEC e costituiscono un pregevole contributo, anche grazie all'approccio sostanziale che le caratterizza, per orientare l'attività dei propri appartenenti. Ciò non toglie tuttavia che tali principi, e in specie la dilatazione dei poteri e del ruolo del Collegio sindacale che da essi emerge con evidenza (Norma 5.5.), anche rispetto all'organo amministrativo, condizionino l'esercizio delle funzioni di tutti gli attori del più ampio sistema di controllo interno e della governance societaria, disegnandone -non solo per esclusione- i compiti, i poteri, le prerogative e financo le modalità di svolgimento.
Assurgendo in qualche modo a Regole a rilevanza esterna generale, esse andrebbero dunque a mio modesto avviso discusse e concordate con altre associazioni ed enti istituzionali o, quantomeno, dovrebbero essere meglio coordinate con il ruolo dei singoli attori di un sistema di controllo che come è stato autorevolmente sottolineato è per sua natura policentrico . Il sistema policentrico di controllo con i diversi attori che il legislatore ha nel tempo strutturato, soprattutto ma non soltanto all'interno delle società quotate, ha la finalità di creare una rete di controlli e un equilibrio e bilanciamento tra i poteri, le funzioni e le prerogative, che induca un meccanismo virtuoso di maggiore rigore nell'adempimento dei compiti a ciascun organo assegnati.
Il porle a pubblica consultazione ha l'indubbio pregio di snellire e semplificare il processo di redazione e di approvazione del documento finale ma rischia –anche per il ruolo rivestito dall'Istituzione da cui promanano- di disegnare e cristallizzare regole e ruoli che mal si conciliano con le norme e le best practice esistenti.

Nell'ambito delle Norme di comportamento per il Collegio sindacale, il Principio sui "Rapporti con l'Organismo di Vigilanza" (Norma 5.5. in cui si stabilisce che, "ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza ad esso demandata dall'art. 2403 bis c.c., il Collegio sindacale acquisisce informazioni dall'organismo di vigilanza in merito alla funzione ad esso assegnata dalla legge al fine di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento e sull'osservanza del modello adottato ex D.Lgs. n. 231/2001. Il Collegio sindacale verifica che il modello preveda termini e modalità dello scambio informativo dell'organismo di vigilanza a favore dell'organo amministrativo e dello stesso Collegio sindacale. La funzione di organismo di vigilanza può essere affidata al Collegio sindacale"), merita sicuramente qualche riflessione, in particolare alla luce dei nuovi doveri posti in capo all'organo di controllo sia dal Codice della crisi sia, indirettamente, in seguito all'ampliamento del catalogo dei reati presupposto nel senso della ricomprensione di parte dei reati fiscali tra quelli fondanti la responsabilità degli enti.

Le osservazioni che seguono non hanno la pretesa di intervenire tecnicamente sulla formulazione del Principio in esame, che pur a mio modesto avviso richiederebbe qualche piccolo correttivo; con esse s'intende invece dare un contributo costruttivo stimolando qualche ulteriore riflessione sull'indirizzo generale che sembra volersi dare ai rapporti tra gli attori del governo societario e portando l'attenzione del CNDCEC sui rischi di alterazione degli equilibri tra gli stessi, che potrebbero scaturire dal ridisegno dei flussi informativi, dei rapporti tra organi, dei poteri e delle prerogative del Collegio sindacale, così come proposti nella bozza in consultazione.
Seguendo l'ordine che emerge dalla lettura del Principio, ci si riferisce in primis alla previsione di flussi informativi unidirezionali dall'OdV al Collegio sindacale (benché poi mitigata nei "Criteri applicativi" che accompagnano la norma in esame, laddove si prevede che il Collegio possa "stabilire con l'organismo di vigilanza termini e modalità per lo scambio di informazioni rilevanti" e che "il programma di incontri tra i due organi venga concordato"), laddove invece nelle best practice l'OdV è tributario di flussi ad evento da parte del Collegio Si.....

 

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