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Lun, 16 Mag 2022 |
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ALCUNE RIFLESSIONI SUI PROFILI PIÙ PROBLEMATICI DELLA RIFORMA DEI REATI TRIBUTARI - di Ciro Santoriello, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Torino
1. Nei primi giorni di luglio, il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del decreto legislativo che attua la c.d. Direttiva PIF n. 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 recante norme per la "lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" e intesa, come si legge nel Considerando 3) della direttiva, a «proseguire nel ravvicinamento del diritto penale degli Stati membri completando, per i tipi di condotte fraudolente più gravi in tale settore, la tutela degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi del diritto amministrativo e del diritto civile, evitando al contempo incongruenze sia all'interno di ciascuna di tali branche, sia tra di esse». Fra le novità introdotte con tale intervento vi è l'ampliamento del novero degli illeciti presupposto della responsabilità da reato delle società ex D.Lgs. 231 del 2001. In particolare, sono stati introdotti i delitti di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 l. 898 del 1986), peculato – escluso il peculato d'uso – (art. 314, c.1, c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.), abuso d'ufficio (323 c.p.), dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74 del 2000, ma solo in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere,), omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74 del 2000, in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere), indebita compensazione (art. 10-quater in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere) e contrabbando (D.P.R. 43 del 1973). 2. Di particolare importanza è l'introduzione dei citati delitti tributar.....
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