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Mer, 19 Mar 2025 |
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RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI: BREVI NOTE SUGLI EFFETTI DELLE MISURE ANTI-CONTAGIO IN CONTESTO LAVORATIVO - di Salvatore Dovere, Consigliere della Corte di Cassazione
Premessa Il cauto farsi strada, nelle menti e nelle occupazioni, di abitudini di vita congelate dalla pandemia dispone a interrogarsi su questioni che divengono, nuovamente, ogni giorno sempre più pressanti. Ora che le attività lavorative si avviano alla ripresa in quasi tutti i settori e che il quadro delle misure cautelari da adottare per evitare il contagio da Covid-19 ha assunto tratti maggiormente definiti e articolati - rispetto alle draconiane ed essenziali misure di salute pubblica imposte con i d.p.c.m. del 14.3.2020 e del 26.4.2020, è subito emersa la preoccupazione che l'attenzione rivolta dal legislatore alle attività lavorative di impresa si traduca in una mannaia giudiziaria per i datori di lavoro e per le imprese. Una qualche incidenza ha avuto l'art. 42, comma 2 del d.l. n. 18/2020, che ha previsto il riconoscimento a fini assicurativi dell'infortunio da lavoro nel caso di malattia contratta in occasione di lavoro. Taluno ha intravisto nella disposizione il prodomo di una equazione: malattia da Covid-19=infortunio sul lavoro=responsabilità penale del datore di lavoro.(1) Tanto che l'Inail, dopo aver licenziato la circolare n. 13/2020, con la quale ha precisato che mentre per gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico, vige la presunzione semplice di origine professionale e che altrettanto vale per le altre attività lavorative che pure comportano il costante contatto con il pubblico o l'utenza, per tutti gli altri lavoratori, la copertura assicurativa è riconosciuta a condizione che la malattia sia stata contratta durante l'attività lavorativa, gravando l'onere della prova sull'assicurato, ha ritenuto di dover diramare un comunicato nel quale precisa che "l'ammissione del lavoratore contagiato alle prestazioni assicurative Inail non assume, quindi, alcun rilievo né per sostenere l'accusa in sede penale, dove vale il principio della presunzione di innocenza e dell'onere della prova a carico del pubblico ministero, né in sede civile, perché ai fini del riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro è sempre necessario l'accertamento della colpa nella determinazione dell'infortunio, come il mancato rispetto della normativa a tutela della salute e della sicurezza".(2) In questo breve scritto non potremo trattare ogni questione agganciata a simili preoccupazioni. Dato conto di alcuni passaggi preliminari, ci soffermeremo su un tema specifico, ovvero le implicazioni delle misure emergenziali sui doveri derivanti dall'art. 30 del d.lgs. n. 81/08, in tema di modello organizzativo e di gestione in connessione alla tutela della sicurezza del lavoro. 1. Salute pubblica o tutela dei lavoratori? In alcuni commenti alle disposizioni del d.l. n. 19/2020 si è sostenuto che le misure da esse previste, ancorché da adottare nei luoghi di lavoro, non siano da ricondurre all'architettura del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL) ma definiscano un "sistema pubblico di gestione dell'emergenza … improntato a una logica di forte centralizzazione che fa leva sull'esercizio di poteri normativi straordinari in capo all'Esecutivo, che producono regole emergenziali volte a tutelare la salute della popolazione nel suo complesso". (3) Da qui, sviluppata attraverso una pluralità di argomenti, la tesi che il datore di lavoro chiamato ad adottare quelle misure non debba procedere a un aggiornamento della valutazione dei rischi, secondo la previsione dell'art. 29, co. 3 d.lgs. n. 81/2008, giacché la valutazione risulta stata compiuta dal legislatore stesso e le connesse determinazioni (ovvero, le misure cautelari individuate) non sono disponibili al datore di lavoro, impossibilitato a sottrarsi ad esse. Sullo sfondo è agevole cogliere il tema centrale: le misure anti-contagio si collocano a fianco ma distinte dal o dentro il SGSL? In prevalenza gli osservatori ritengono che le misure entrino in relazione con l'architettura della sicurezza sul lavoro; quali le modalità è oggetto di opinioni non consonanti. Per lo più si reputa che il datore di lavoro sia tenuto ad aggiornare la valutazione dei rischi. (4) Anche noi ci siamo espressi in tal senso, con una trama argomentativa che non è il caso qui di riproporre. (5) Ci basta ribadire che ogni volta che l'attuazione delle misure implica una modifica dell'organizzazione delle attività lavorative (si pensi alla rimodulazione dei livelli produttivi e alla modifica delle turnazioni, espressamente considerate dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro stipulato dalle parti sociali il.....
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