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Ven, 29 Set 2023 |
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RILEVANZA PENALE DELLE FALSITA' NEI C.D. NON FINANCIAL STATEMENTS - di Giovanni Paolo Accinni, Studio legale Accinni e Associati
1. Gli obblighi di rendicontazione "non finanziaria" Con il D.Lgs. 254/2016 è stata recepita all'interno del nostro ordinamento la direttiva 2014/95/UE, introducendosi per le imprese e i gruppi di maggiori dimensioni nuovi obblighi di rendicontazione non finanziaria a far tempo dal 1 gennaio 2017. Ai sensi di siffatte disposizioni è previsto, per i c.d. enti di interesse pubblico (come definiti dall'art. 16, comma 1, del D.Lgs. 39/2010) e per le società-madri di gruppi di grandi dimensioni, l'obbligo di predisporre una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario volta a incrementare il grado di trasparenza dell'impresa nei confronti della platea degli stakeholders e a indurre quest'ultima ad assumersi un più significativo tasso di responsabilità sociale dinanzi all'intera collettività. Come intuitivo è un significativo passo in avanti sul piano della ‘responsabilità sociale d'impresa' o Corporate Social Responsibility secondo la dicitura anglosassone (d'ora in avanti anche RSI), tradizionalmente definita come "l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate". Salvo poche eccezioni – la Francia a partire dal 2001, la Danimarca dal 2008 – l'attività di reporting non finanziario ha infatti avuto natura solo volontaristica all'interno dei singoli Stati, potendo le imprese scegliere liberamente se rendere noto (o meno) al pubblico il proprio grado di adesione a politiche di business ecosostenibile. A partire dal 2011, si è però iniziato ad assistere a un mutamento di prospettiva in ambito europeo – quale risposta alla crescente domanda da parte della collettività di un sistema economico più responsabilmente trasparente e di maggiori informazioni non finanziarie concernenti le imprese - che si è adesso tradotto nell'impiego di strumenti di c.d. hard law nel settore (appunto) della RSI. Invero, l'evoluzione della normativa domestica avviene dopo che nel codice civile hanno fatto per lungo tempo difetto previsioni concernenti la comunicazione di indicatori non finanziari. Solo con il D.Lgs. 32/2007, attuativo della direttiva 2003/51/CE, era infatti già stato introdotto, al comma 2 dell'art. 2428 c.c., l'obbligo di pubblicare all'interno della relazione sulla gestione indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale, sia pur nei limiti della misura necessaria alla comprensione della situazione globale della società, dell'andamento e del risultato della sua gestione. Nondimeno, e nonostante la significatività del segnale volto a una maggiore sensibilità del legislatore verso lo sviluppo di un sistema di comunicazione da parte delle imprese qualitativamente più completo a poter soddisfare gli esigenti fabbisogni informativi di grandi e piccoli investitori, la natura appunto sostanzialmente volontaria della regolamentazione lasciava agli amministratori (e più in generale agli organi preposti alla redazione del bilancio) ampia discrezionalità nella selezione della natura e della quantità di informazioni non finanziarie da comunicare. Un approccio normativo insomma ancora embrionale e non in grado di dar vita a una comunicazione davvero qualitativamente più elevata verso il pubblico, come posto in evidenza da alcuni studi di settore che, analizzando i bilanci di un campione di 75 imprese italiane nel 2004 e nel 2010, ossia prima e dopo gli interventi normativi poc'anzi citati, hanno reso manifesta l'assenza di una significatività di incremento degli indicatori non finanziari all'interno del fascicolo di bilancio. Con siffatta consapevolezza il legislatore comunitario è pertanto intervenuto con la direttiva 2014/95/UE per prevedere a carico delle imprese precisi obblighi giuridici di rendicontazione non finanziaria, dando così vita a una nuova fase "nel segno di un più forte ed efficace intervento pubblico dell'Europa a supporto della responsabilità sociale d'impresa". L'intento non è stato peraltro quello di imporre a ciascun soggetto economico di adottare politiche d'impresa di rilievo sociale o di sostenibilità ambientale e di comunicarle in tutti i propri elementi, ma, più semplicemente, quello di far pubblicare una "dichiarazione di carattere non finanziario" con cui motivare dinanzi ai soci e al pubblico degli investitori le ragioni delle proprie scelte in ambito non finanziario (quali che siano). In sostanza, l'obiettivo della nuova normativa è per ora quello più circoscritto di accrescere ulteriormente il grado di trasparenza delle imprese nei confronti del mercato, lasciando che sia poi eventualmente quest'ultimo a veicolare politiche d'impresa maggiormente virtuose e sostenibili, confidando in una futura cultura imprenditoriale più sensibile alle problematiche sociali e ambientali. Questo, dunque, il contesto in.....
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