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Mar, 16 Dic 2025
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L'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI GRUPPI DI SOCIETA' - I° PARTE - di Ugo Lecis, partner di L.C.G. Studio legale associato


1. – Una breve premessa

Il tema dell'Organismo di Vigilanza nei Gruppi di società tocca almeno due ordini di questioni di una certa rilevanza, che, sino ad oggi, hanno provocato più di un dubbio interpretativo e posto non pochi imbarazzi in sede applicativa.
Il primo problema che si pone riguarda la composizione dell'Organismo di Vigilanza e si focalizza, essenzialmente, sulla risposta alla domanda se l'appartenenza di una società ad un Gruppo abbia una qualche incidenza (e, in caso affermativo, quale) sulla scelta del numero e dei componenti dell'Organismo stesso.
Il secondo argomento, invece, tende ad individuare le possibili ripercussioni, al livello dell'attribuzione della responsabilità amministrativa dell'ente, delle scelte operate e, in sintesi, si concentra sulla risposta alla domanda se una determinata opzione circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza possa comportare o, comunque, favorire una estensione della responsabilità ad altre società del Gruppo.
Entrambe le questioni sopra accennate hanno un'importanza non secondaria nella redazione e nella implementazione dei "modelli di organizzazione e di gestione", la cui adozione ed efficace attuazione, prima della commissione del fatto, costituisce causa di non punibilità dell'ente.
Importanza del tutto evidente sol che si consideri che l'Organismo di Vigilanza costituisce uno degli elementi essenziali del Modello, capace di inficiarne la validità con i suoi eventuali difetti costitutivi od operativi .


2.- La composizione dell'Organismo di Vigilanza nelle società appartenenti ad un Gruppo: l'Organismo "dell'ente"

Con riferimento alla composizione dell'Organismo di Vigilanza si tratta, come si diceva, di saggiare i possibili riflessi che derivano dall'appartenenza della società ad un Gruppo.
Il dato normativo è sufficientemente chiaro nel definire la necessità che ogni società (dentro o fuori da un Gruppo tipicamente considerato) che decida di dotarsi di un modello organizzativo a norma del D.Lgs. 231/01, debba avere il proprio modello e, di conseguenza, il proprio Organismo di Vigilanza.
Infatti, "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento", come recita il comma primo, lett. b) dell'art.6, deve essere affidato "ad un organismo dell'ente".
Organismo dell'ente e, pertanto, non "di un altro ente", come potrebbe essere, ad esempio, la società capogruppo nei confronti delle sue controllate o le stesse controllate, reciprocamente tra loro.
Quindi, così come non è configurabile un modello organizzativo della capogruppo, esteso sic et simpliciter alle controllate, altrettanto non si può pensare di istituire un "Organismo di Vigilanza di Gruppo", pena la violazione della norma appena ricordata e la conseguente inefficacia (e, quindi, sostanziale inutilità) del modello organizzativo.
Ferma questa premessa, le possibili ricadute operative debbono essere attentamente considerate.
In primo luogo, il fatto che l'organismo debba essere "dell'ente" non comporta necessariamente che esso debba essere composto da dipendenti dell'ente stesso .
Anche il .....

 

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