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Lun, 7 Ott 2024 |
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FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI: INDIETRO TUTTA! BREVI CONSIDERAZIONI SULLA NUOVA CONFIGURAZIONE DEI REATI DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI – II° PARTE - di Cesare Giordanengo e Guglielmo Giordanengo, avvocati
Il primo dubbio, nell'apprestarsi a redigere questa breve Parte II dell'articolo pubblicato sul sito internet nel mese di dicembre 2005, è stato se mantenere il medesimo titolo che si era pensato di dare alla parte I: "Indietro tutta!". Dopo breve meditazione, non si è potuto far altro che convenire sulla necessità di non cambiarlo proprio per nulla: infatti, il legislatore, con uno sbalzo improvviso di "umore", cui nella materia del diritto penale commerciale purtroppo ci ha tristemente abituati, ha deciso di ritornare, per l'appunto, indietro a tutta velocità rispetto al testo commentato neppure due mesi fa. Insomma: stesso ed identico titolo, seppur i due scritti abbiano contenuti molto diversi in ragione delle diversità dei testi legislativi commentati … Per dirla in breve: la contravvenzione di "False comunicazioni sociali" è regolarmente tornata al suo posto, ovvero all'art. 2621 c.c., così come le soglie di punibilità, comodamente riposizionatesi al comma III dell'art. 2621 c.c. ed al VII dell'art. 2622 c.c. Di più: elemento distintivo tra il delitto e la contravvenzione è "il danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori" ed il delitto di cui all'art. 2622 c.c., ladd.....
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