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Sab, 14 Dic 2024 |
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DELITTI CONTRO L'AMBIENTE: IL MARGINE DI RISCHIO PER IMPUTATI ED ENTI NON SEMBRA COSI' AMPIO - di Giuseppe de Falco, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone
1. Le attese e il risultato Forse mai, o comunque davvero raramente, un provvedimento legislativo ha attirato su di sé dapprima tanta attesa e tanti auspici per la sua formulazione e poi, una volta emanato, tante critiche per la scadente fattura delle norme come la legge 22 maggio 2015 n. 68, che ha introdotto disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente . L'attesa per l'emanazione della legge era stata, come detto, intensa, in ragione della notoria inefficacia delle norme sanzionatorie in materia ambientale, ancorate, per la stragrande maggioranza dei casi, a reati di tipo contravvenzionale, ad eccezione del delitto di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006 (traffico illecito di rifiuti), pensato, come è noto, con riferimento a condotte delle cd. ecomafie, ma per fortuna nei fatti applicabile anche a fattispecie, del tutto avulse dall'azione della criminalità organizzata, di gestione illecita, a fini di lucro, di ingenti quantitativi di rifiuti. Le norme europee (direttiva 2008/99/CE del 19.11.2008) e la giurisprudenza della Corte Europea (sentenza 23 ottobre 2007) avevano del resto rilevato l'esigenza che le norme a protezione dell'ambiente fossero accompagnate da sanzioni penali dotate di maggiore dissuasività, obiettivo che senza dubbio non poteva dirsi soddisfatto in Italia, alla stregua della congerie di fattispecie contravvenzionali, intese per lo più a colpire violazioni di tipo formale, e dunque a tutelare più l'interesse pubblico alla regolamentazione amministrativa delle attività con impatto ambientale che il bene "ambiente" considerato in sé e nelle sue implicazioni con il benessere degli individui. Del tutto insufficienti sotto il profilo sanzionatorio erano state le modalità di recepimento della direttiva europea ad opera del d.lgs 121/2011, che, tra l'altro, nell'introdurre la disciplina della responsabilità degli enti da reato (d.lgs 231/2001) anche per i reati ambientali, non aveva potuto far altro che configurarla con riferimento alle previsioni (e neppure tutte) del d.lgs 152/2006. E proprio per la strutturale inadeguatezza delle norme vigenti ad apprestare adeguata tutela rispetto ad eventi gravemente pregiudizievoli per l'ambiente, sino ad ora la giurisprudenza si era risolta, in numerosi casi, a un uso esteso, e a volte, occorre dirlo, magari distorto rispetto al dato letterale, della disposizione dell'art.434 c.p. in tema di disastro innominato, divenuto in questo campo "disastro ambientale" e applicato non solo con riferimento a macroeventi di danneggiamento dell'ambiente, ma anche a casi di progressiva contaminazione di matrici ambientali. E del tutto velleitario era stato, sotto altro profilo, il ricorso al delitto di danneggiamento (art. 635, coma 2, c.p.) per punire condotte dalle quali si riteneva derivato, quanto meno come portato del dolo eventuale, un pregiudizio a matrici ambientali. Ed invero sembra proprio che la sfera di incidenza dei nuovi delitti di inquinamento e di disastro ambientale (che costituiscono il fulcro del novum normativo) possa individuarsi per lo più proprio negli effetti pregiudizievoli dell'attività dei grandi stabilimenti industriali ovvero delle organizzazioni criminali, pur potendo certamente – almeno con riguardo al delitto di inquinamento, essendo il delitto di disastro ambientale, come si vedrà, di assai difficile configurazione pratica – ipotizzarsi un'applicazione delle nuove norme rispetto a condotte lesive proprie di attività imprenditoriali di meno marcata rilevanza. E non v'è dubbio che, per quanto concerne la definizione dei modelli organizzativi degli enti, ai sensi della disciplina di cui al d.lgs. 231/2001, l'introduzione degli ecodelitti non potrà non determinare – opportunamente – la necessità di uno spostamento della valutazione da compiere per la gestione del rischio-reato dall'analisi dei rischi sottesi alla configurazione di reati contravvenzionali di tipo per lo più formale all'analisi dei rischi implicati dalla configurazione di fattispecie criminose tipicamente di danno. Il punto è che, come si accennava, le criticità che inficiano le nuove norme (o, meglio, talune, ma spesso le più importanti, di esse) corrono il rischio di sminuire grandemente, nei fatti, l'impatto di un'innovazione normativa che avrebbe dovuto invece fornire i tanto attesi strumenti sanzionatori efficaci e dissuasivi in grado di far fare il necessario salto di qualità alla tutela dell'ambiente nel nostro paese. Tale mesta conclusione origina non tanto dalla considerazione per cui si è persa, con le nuove norme, l'occasione per potenziare l'apparato sanzionatorio relativo ai reati formali o di danno contenuto nei confronti dell'ambiente, quanto dalla constatazione per cui il legislatore ha usato una tecnica normativa imperfetta, con numerose lacune, contraddizioni e gravi mancanze di coordinamento tra norme, così da originare difficoltà interpretative che si traducono inevitabilmente in difficoltà applicative tali da rendere, in taluni casi, davvero arduo individuare spazi significativi sicuri per le nuove disposizioni. Ed è ovvio che l'incertezza normativa non può non originare utili spazi per l'articolazione di argomentazioni difensive – a volte fondate, a volte pretestuose – da parte di coloro, imputati o enti, che non sono, spontaneamente, troppo inclini all'osservanza dei precetti globalmente finalizzati alla tutela dell'ambiente. In queste pagine, lungi dalla pretesa di fornire un commento esaustivo delle disposizioni che prevedono i nuovi delitti (e in particolare quelli di inquinamento e disastro, anche con riferimento alla causazione colposa) si cercherà proprio di riflettere sulle difficoltà che potrebbero segnare l'operatività delle nuove disposizioni, evidenziando come tali difficoltà possano, in sostanza, come si accennava, alimentare robuste impostazioni difensive in grado di minare fortemente il portato applicativo delle disposizioni stesse e magari legittimare comode scappatoie per chi intenda perpetuare condotte gravemente pregiudizievoli per l'ambiente. E' ovvio poi che le criticità che attengono alla configurabilità dei reati in concreto si riflettono sulla configurabilità di ipotetiche responsabilità dell'ente, svilendo in parte, anche sotto questo profilo, il portato della nuova legge. 2. Il delitto di inquinamento ambientale La nuova legge introduce nel codice penale il Titolo VI-bis, "Dei delitti contro l'ambiente" , e la fattispecie criminosa per così dire cardine è costituita dall'art. 452 bis, che reca l'emblematico titolo di "Inquinamento ambientale" . La struttura della fattispecie delineata dalla nuova norma evidenzia come il legislatore abbia inteso abbandonare lo schema della violazione formale o del superamento di valori soglia, tipico delle contravvenzioni ambientali, ed abbia costruito l' "atteso" delitto di evento e di danno. Si tratta di un reato comune a forma libera, alla stregua del quale può rilevare una condotta sia attiva che omissiva. E' indubbio che, alla stregua del paradigma di cui all'art. 40, comma 2, c.p., possa rilevare, quale condotta determinatrice dell'evento, anche l'omesso impedimento dell'evento stesso. Possono dunque per tale via trovare ingresso, ad esempio, anche le condotte dei pubblici amministratori che, omettendo il dovuto controllo, ovvero autorizzando attività pregiudizievoli per l'ambiente, determinino (o, meglio, concorrano a determinare) l'inquinamento. E' evidente peraltro che, trattandosi di delitto doloso, la responsabilità postula in capo a chi omette di agire la rappresentazione dell'obbligo di intervenire in conformità alle previsioni di legge, la consapevolezza delle conseguenze lesive della propria condotta, nonché la consapevolezza ed intenzionalità di non impedire l'evento. Quanto alla tipologia delle condotte che possono causare l'inquinamento non v'è dubbio che rilevino innanzi tutto le condotte che tradizionalmente costituiscono oggetto delle investigazioni in materia ambientale, come quelle che concernono scarichi di acque reflue, sversamenti o abbandoni di rifiuti, discariche, emissioni in atmosfera. Si tratta dunque, in questo senso, certamente di un rafforzamento della tutela penale, sia sotto il profilo strettamente sanzionatorio che sotto quello squisitamente investigativo, potendo le indagini giovarsi di strumenti incisivi come le intercettazioni e potendo farsi ricorso, nei congrui casi, a misure cautelari di tipo personale, che affiancano quelle di natura reale, che hanno storicamente rappresentato forse l'unico concreto strumento sanzionatorio e comunque l'unico deterrente efficace nella repressione delle contravvenzioni ambientali. Né è di minor conto, in considerazione delle note lungaggini del procedimento penale, la previsione del comma 6 dell'art.1 della legge in esame, che, modificando il comma 6 dell'art.157 c.p., stabilisce il raddoppio dei termini di prescrizione per tutti nuovi delitti contro l'ambiente di cui al nuovo titolo VI bis. Rileva anche, ai fini della configurazione del delitto di inquinamento, qualunque comportamento che determini un pregiudizio all'ambiente, pur se non direttamente rapportabile a condotte già tipizzate dalle contravvenzioni ambientali: si pensi all'immissione di sostanze chimiche, di OGM, di materiali radioattivi. L'ampliamento delle condotte da cui può derivare l'evento del reato e dunque, in ipotesi, la responsabilità dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato sia stato commesso dovrà pertanto verosimilmente condurre a porre maggiore attenzione nella strutturazione dei modelli organizzativi, e dunque a considerare – e prevenire - anche possibili rischi derivanti da ambiti di attività non strettamente riconducibili ai tradizionali settori dello scarico, dei rifiuti e delle emissioni in atmosfera, ma comunque legati alla concreta organizzazione dell'impresa e del ciclo produttivo proprio della stessa. Rimanendo alla struttura del delitto va osservato come appaia configurabile il tentativo, ad esempio nei casi in cui la condotta produca solo una situazione di pericolo e l'evento, che è strettamente ed esclusivamente di danno, non abbia a verificarsi per cause indipendenti dalla volontà del soggetto agente. Se la condotta non è tipizzata dalla norma, lo è, invece, l'evento ed è proprio a proposito di questa tipizzazione che possono sorgere difficoltà interpretative, anche nel senso del rispetto del principio costituzionale di tipicità dell'illecito. Già i primi commentatori della novella si sono infatti preoccupati di fornire una definizione dei termini "compromissione" e "deterioramento" che valga a dar ragione dell'impiego di due termini, in funzione alternativa tra loro. Parrebbe dunque congruo ritenere che il primo termine rifletta un esito tendenzialmente irreversibile dell'inquinamento, mentre il deterioramento rifletta un pregiudizio tendenzialmente minore . E' vero che si tratta di locuzioni abbastanza generiche, tanto che potrebbero, in concreto, ritenersi sinonimi di un "peggioramento" della situazione ambientale, ma forse difficilmente sarebbe stato possibile definire in modo più puntuale gli esiti delle condotte lesive e i termini usati non sono, del resto, tanto più generici di quelli che caratterizzano la fattispecie di danneggiamento di cui all'art. 635 del codice penale. E' indubbio che il legislatore ha inteso consapevolmente differenziare l'evento di danno che tipicizza il delitto in questione dalla nozione di danno ambientale, che rileva invece sotto il profilo civilistico del danno e sotto quello amministrativo del ripristino della situazione ambientale . Ma il mancato coordinamento rileva, più che rispetto alla.....
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