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Ven, 29 Set 2023 |
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ORGANISMO DI VIGILANZA E ANTIRICICLAGGIO: NOVITA' NORMATIVE - di Ciro Santoriello, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Torino
Come è noto, nell'originaria versione degli artt. 52 e 55 del D.Lgs. n. 231 del 2007 erano previste alcune ipotesi di diretta responsabilità penale dei componenti dell'Organismo di Vigilanza. In base alla prima disposizione era fatto espressamente obbligo ai componenti di tale collegio di comunicare a diversi soggetti, fra cui gli organi di vigilanza e i legali rappresentanti della società, tutti gli atti o i fatti di cui fossero venuti a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che potessero costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2 D.Lgs. n. 231 del 2007, nonché le infrazioni alle disposizioni di cui agli artt. 36, 41, 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e art. 50 D.Lgs. n. 231 di cui avessero avuto notizia; l'omessa effettuazione di tali comunicazioni veniva punita dall'art. 55, comma 5, con la pena della reclusione fino a un anno e con la multa da 100,00 ad €. 1.100,00. In base alle predette disposizioni, dunque, all'Organismo di Vigilanza venivano assegnati specifichi obblighi di comunicazione, sia nei confronti di soggetti facenti parte dell'organizzazione del medesimo ente nel cui ambito il collegio operava, sia nei confronti di estranei alla medesima persona giuridica. Rientravano nella seconda categoria le comunicazioni da rendere, in base all'art. 52, comma 2, lett. a) citato alle autorit.....
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