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Mar, 26 Gen 2021 |
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L'AUTORICICLAGGIO NON E' PIU' RICOMPRESO NEL NOVERO DEI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DA REATO DEGLI ENTI - di Ciro Santoriello, Sostituto Procuratore del Tribunale di Torino
Come è noto, con il D.Lgs. 25.5.2017, n. 90 (in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 140 del 19 Giugno 2017) il legislatore italiano ha inteso dare attuazione alla IV Direttiva antiriciclaggio. Il decreto suddetto riscrive in maniera significativa la normativa in tema di antiriciclaggio contenuta nel D.Lgs. n. 231 del 2007, ma al contempo introduce una significativa innovazione in tema di responsabilità da reato delle società e degli enti, giacché esclude dal novero dei reati presupposto della suddetta responsabilità il reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 c.p. - presumibilmente, come vedremo, anch'esso abrogato. Per rendersi conto della correttezza di tale conclusione basta leggere l'art. 5 del D.Lgs. n. 90 del 2017, il quale modifica l'art. 72 del D.Lgs. n. 231 del 2007 e nel riformare questa disposizione prevede che "nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-septies è inserito il seguente:
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