Rivista 231 Rivista 231
     HOME     CHI SIAMO     COLLABORATORI     AVVISI/BANDI 231    TAVOLI 231      COME ABBONARSI
Email: Password:
Mar, 26 Set 2023
LE RUBRICHE


GLI INTERVENTI
ANNO 2023
ANNO 2022
ANNO 2021
ANNO 2020
ANNO 2019
ANNO 2018
ANNO 2017
ANNO 2016
ANNO 2015
ANNO 2014
ANNO 2013
ANNO 2012
ANNO 2011
ANNO 2010
ANNO 2009
ANNO 2008
ANNO 2007
ANNO 2006
ANNO 2005


LE NOTIZIE


L’ANNOTAZIONE DELLA NOTIZIA DELL’ILLECITO AMMINISTRATIVO DELL’ENTE: QUESTIONI TEORICHE E SOLUZIONI PRATICHE - PRIMA PARTE - di Giuseppe De Falco, Procuratore della Repubblica di Frosinone



1. La disciplina dell'annotazione e i diversi temi coinvolti

Il progressivo, e doveroso, aumento delle ipotesi di applicazione della disciplina della responsabilità degli enti da reato, di cui al d.lgs. 231/2001, ha comportato, quale inevitabile conseguenza di carattere applicativo, una sempre più meditata attenzione alle questioni, e problematiche connesse, che riguardano il momento per così dire genetico del procedimento a carico dell'ente, e cioè quello inerente l'acquisizione della notizia dell'illecito amministrativo dell'ente conseguente al reato. L'attenzione si genera, innanzi tutto, sotto un profilo che potrebbe dirsi sostanziale, in quanto relativo all'individuazione dei presupposti per ritenere acquisita detta notizia, ma, per altro verso e conseguentemente, anche con riguardo a temi di carattere più strettamente formale e procedurale, in quanto attengono alle modalità della iscrizione (rectius: annotazione) con le quali l'acquisizione delle notizia deve rivestirsi di quella formalizzazione che costituisce presupposto per adempimenti di carattere procedurale (ad esempio in tema di comunicazioni; si veda l'art. 55, 2° co., d.lgs. 231/2001) e, più in generale, per ritenere originata la fase stessa delle indagini preliminari nei confronti dell'ente e quindi per valutare la successiva maturazione del termine per l'accertamento della responsabilità dell'ente, ai sensi dell'art.56 d.lgs. 231/2001 .
Le questioni inerenti l'individuazione del momento in cui la notizia dell'illecito amministrativo dell'ente dipendente da reato può, e deve, ritenersi acquisita non sono meramente formali, in quanto implicano, in un certo senso, la valutazione di tematiche che investono il complesso stesso del sistema normativo in tema di responsabilità dell'ente; a tali questioni si collegano quelle inerenti la qualificazione del potere-dovere del pubblico ministero in punto di annotazione della notizia quale obbligo, piuttosto che quale semplice onere. Parimenti collegate sono poi le questioni inerenti la fonte di rappresentazione della notizia, ed in particolare quella che concerne l'esistenza o meno di un potere (o dovere) del pubblico ministero di acquisire direttamente la notizia dell'illecito nei confronti dell'ente, sia sotto il profilo dell'individuazione di possibili margini di investigazione autonoma che sotto quello – di certo maggiormente frequente – della possibilità di una valutazione autonoma della notizia relativa al solo reato, orientata al fine di verificare se dalla notizia stessa si rilevino dati sufficienti per contornare anche un'autonoma notizia dell'illecito dell'ente, conseguente al reato.
Non è un caso, invero, che le opinioni espresse a proposito dell'individuazione del momento in cui deve ritenersi acquisita la notizia dell'illecito dell'ente dipendente da reato coinvolgano anche valutazioni circa l'obbligatorietà, o meno, dell'accertamento dell'illecito dell'ente (nonché circa l'eventuale copertura costituzionale di tale obbligatorietà) e si estendano poi ad analizzare quali siano gli elementi che fondano la responsabilità dell'ente e come gli stessi rilevino al momento della valutazione da compiere circa l'acquisizione della notizia.
Il punto di partenza del dibattito, che pur investendo considerazioni di carattere teorico e sistemico ha comunque implicazioni pratiche rilevantissime, è, ovviamente, la disposizione normativa in proposito delineata nel d.lgs. 231/2001. L'art.55 prevede che il pubblico ministero quando acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente debba annotare "immediatamente" nel registro ex art. 335 c.p.p. gli elementi identificativi dell'ente, unitamente, ove possibile, alle generalità del suo rappresentante, nonché il reato da cui dipende l'illecito.
L'utilizzo del termine "annotazione" in luogo di quello, "iscrizione", menzionato nel corrispondente articolo del codice di procedura penale a proposito della notizia di reato non sembra riflettere una diversità di carattere, per così dire, ontologico e non sembra dunque fondato far discendere dalla diversità dei due termini una diversità di carattere sostanziale, sotto il profilo, ad esempio, dell'obbligatorietà della "iscrizione" della notizia di reato a fronte della semplice discrezionalità (o semmai qualificabilità come onere) della "annotazione" della notizia dell'illecito dell'ente. La differente terminologia non si dimostra neppure foriera di diverse implicazioni di carattere pratico, essendo comunque la regolamentazione inerente le modalità di annotazione della notizia dell'illecito - delineata dall'art.4 del Decreto Ministeriale 26 giugno 2003 n.201, che contiene le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente – articolata in termini sostanzialmente analoghi a quella che concerne le modalità di iscrizione della notizia di reato.
Ha, invece, carattere assolutamente sostanziale – ed è ricca di implicazioni pratiche – la questione centrale che, come si accennava, di fatto si pone quanto all'obbligo (o onere) di annotazione e quanto al momento di individuazione dell'acquisizione della notizia; questione (o meglio, ques.....

 

Il seguito è riservato agli Abbonati

Scelga l'abbonamento più adatto alle Sue esigenze