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Gio, 30 Mar 2023 |
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Entrata in vigore la legge 22.5.2015 n.68 recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente
In data 29.5.2015 è entrata in vigore la legge 22.5.2015 n.68, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.122 del 28.5.2015, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente Le nuove disposizioni vanno a insistere anche sul catalogo dei reati-presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa da reato dell'ente di cui al D.Lgs. 231/2001. In particolare, si riscontra la modifica dell'art. 25-undecies con l'ampliamento del novero dei reati-presupposto e un generale aumento del rigore sanzionatorio: a) Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.): punito con la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote; b) Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.): punito con la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote; c) Delitti di natura colposa contro l'ambiente (452-bis, 452-quater, 452-quinquies c.p.): puniti con la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote; d) Delitti associativi aggravati dall'essere finalizzati alla commissione di reati ambientali: puniti con la sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote; e) Traffico ed abbandono di materiale altamente radioattivo (452-octies c.p.): punito con la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote; Si prevedono altresì pesanti sanzioni interdittive (ex art. 9 D. Lgs. 231/2001), della durata non superiore a un anno, in caso di condanna per "inquinamento ambientale" o "disastro ambientale" così come inseriti sub art. 25-undecies, lett. A) e B). Tali interdizioni comprendono, ad esempio, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni o concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, etc. Solo in caso di condanna per reati colposi, la cui punibilità è riconosciuta esclusivamente con riferimento all'inquinamento ed al disastro ambientale, si potrà avere una riduzione delle sanzioni interdittive e pecuniarie pari ad un terzo. |