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Gio, 30 Mar 2023
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Nella seduta del 21 maggio 2015, la Camera ha approvato definitivamente la proposta di legge n.3008 recante disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio

Nella seduta del 21 maggio 2015, la Camera ha approvato definitivamente la proposta di legge n.3008 recante disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.

La norma aumenta i minimi e i massimi delle pene dei reati contro la Pubblica Amministrazione (ad eccezione della corruzione fra privati e del traffico di influenze illecite), aggiunge l'incaricato di pubblico servizio fra coloro che possono commettere il delitto di concussione, prevede sconti di pena per chi collabora con la giustizia, aumenta le pene accessorie, aumenta le pene per i reati di associazione mafiosa, esclude il patteggiamento per i reati più gravi di corruzione, garantisce maggiori poteri all'ANAC, con l'obbligo informativo da parte del Pm che esercita l'azione penale per reati contro la Pubblica Amministrazione e con l'attribuzione all'Anticorruzione di compiti di vigilanza sui contratti pubblici ai quali non si applica il Codice degli appalti, reintroduce il reato di falso in bilancio.

All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'alinea è sostituito dal seguente:
« In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: »;
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote »;
c) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
« a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote »;
d) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
« b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote »;
e) la lettera c) è abrogata.