LA RESPONSABILITA’ “DA REATO” DELL’ENTE COLLETTIVO FRA RISCHIO DI IMPRESA E COLPEVOLEZZA di Francesco Vignoli Procuratore dello Stato presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano - Dottore di Ricerca in Diritto e procedura Penale nell’Università di Genova
Francesco
Vignoli Procuratore dello Stato presso l'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Milano - Dottore di Ricerca in Diritto e procedura
Penale nell'Università di Genova
1.
I temi della discussione: impresa, rischio, colpevolezza. - 2.
La controversa accezione del concetto di rischio: a) criterio
autonomo di imputazione della responsabilità alternativo
al dolo e alla colpa; b) elemento correttivo di una responsabilità
colposa per un moderna economia industriale, il cosiddetto rischio
consentito. - 3. Il sistema cooperativo fra Autorità e
impresa nelle scelte di politica sanzionatoria adottate dal d.lgs.
n. 231/01. - 4. Spunti ricostruttivi per una autonoma dimensione
di rimprovero della persona giuridica: a) limiti delle tesi antropocentriche
a spiegare l'imputazione della responsabilità all'ente;
b) la criminosa gestione aziendale e il difetto di organizzazione
quali forme di manifestazione della colpevolezza dell'ente.
- 5. Profili critici sull'opzione de jure condito di distinguere
apici e dipendenti ai fini della responsabilità dell'ente.
1.
I temi della discussione: impresa, rischio, colpevolezza
Storicamente è sotto il profilo della rimproverabilità
che più si è incentrato il dibattito sulla responsabilità
penale delle persone giuridiche.
I tentativi della dottrina di ammettere la capacità criminosa
dell'ente collettivo hanno trovato ostacolo nel tradizionale
"giudizio spiccatamente naturalistico che sta alla base
dell'affermazione della responsabilità penale".
Ciò premesso, senza farsi condizionare dalle scelte del
passato, ci si interroga, alla luce delle soluzioni de jure condito
operate dal d.lgs. n. 231 del 2001, se possa muoversi un autonomo
rimprovero alla persona giuridica.
L'eventuale rinuncia a una imputazione meramente obiettiva
del fatto comporta, come condizione necessaria ai fini della punizione,
l'individuazione in capo all'ente di una dimensione
subiettiva dell'illecito.
Viene in tal modo a profilarsi una nuova, e forse di più
complessa risoluzione, alternativa fra la possibilità di
ammettere una colpevolezza propria dell'ente, oppure aderire
a un'opzione antropocentrica in cui la responsabilità
dell'universitas risulta consequenziale, attraverso una
sorta di estensione a rimbalzo, all'illecito della persona
fisica da cui l'ente mutua il tipo di rimprovero.
Qualora si accetti l'opzione che anche l'impresa,
al pari dell'uomo, possa commettere illeciti e per essi
venire sanzionata e si ammetta, per ipotesi, che il gruppo possa
presentarsi come un'entità autonoma, estranea agli
elementi che la compongono, restano da risolvere gli aspetti problematici
legati all'adeguatezza dei coefficienti psicologici costituiti
per l'uomo a soggetti diversi dalla persona fisica .
Profilati i termini della discussione, occorre partitamente considerare
gli aspetti critici delineati.
2.
La controversa accezione del concetto di rischio
Una responsabilità senza colpevolezza sembra caratterizzare
la disciplina dei modelli sanzionatori quasi penali introdotti
dal legislatore in materia economica con particolare riferimento
alla potestà punitiva delle cosiddette Autorità
amministrative indipendenti.
L'attribuzione della responsabilità in capo all'impresa
viene legittimata dal tipo di attività esercitata prescindendo
dalla colpevolezza. L'ordinamento sostituisce al criterio
della ri.....
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