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LA RESPONSABILITA’ “DA REATO” DELL’ENTE COLLETTIVO FRA RISCHIO DI IMPRESA E COLPEVOLEZZA di Francesco Vignoli Procuratore dello Stato presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano - Dottore di Ricerca in Diritto e procedura Penale nell’Università di Genova

Francesco Vignoli Procuratore dello Stato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano - Dottore di Ricerca in Diritto e procedura Penale nell'Università di Genova

 

1. I temi della discussione: impresa, rischio, colpevolezza. - 2. La controversa accezione del concetto di rischio: a) criterio autonomo di imputazione della responsabilità alternativo al dolo e alla colpa; b) elemento correttivo di una responsabilità colposa per un moderna economia industriale, il cosiddetto rischio consentito. - 3. Il sistema cooperativo fra Autorità e impresa nelle scelte di politica sanzionatoria adottate dal d.lgs. n. 231/01. - 4. Spunti ricostruttivi per una autonoma dimensione di rimprovero della persona giuridica: a) limiti delle tesi antropocentriche a spiegare l'imputazione della responsabilità all'ente; b) la criminosa gestione aziendale e il difetto di organizzazione quali forme di manifestazione della colpevolezza dell'ente. - 5. Profili critici sull'opzione de jure condito di distinguere apici e dipendenti ai fini della responsabilità dell'ente.

 

1. I temi della discussione: impresa, rischio, colpevolezza
Storicamente è sotto il profilo della rimproverabilità che più si è incentrato il dibattito sulla responsabilità penale delle persone giuridiche.
I tentativi della dottrina di ammettere la capacità criminosa dell'ente collettivo hanno trovato ostacolo nel tradizionale "giudizio spiccatamente naturalistico che sta alla base dell'affermazione della responsabilità penale". Ciò premesso, senza farsi condizionare dalle scelte del passato, ci si interroga, alla luce delle soluzioni de jure condito operate dal d.lgs. n. 231 del 2001, se possa muoversi un autonomo rimprovero alla persona giuridica.
L'eventuale rinuncia a una imputazione meramente obiettiva del fatto comporta, come condizione necessaria ai fini della punizione, l'individuazione in capo all'ente di una dimensione subiettiva dell'illecito.
Viene in tal modo a profilarsi una nuova, e forse di più complessa risoluzione, alternativa fra la possibilità di ammettere una colpevolezza propria dell'ente, oppure aderire a un'opzione antropocentrica in cui la responsabilità dell'universitas risulta consequenziale, attraverso una sorta di estensione a rimbalzo, all'illecito della persona fisica da cui l'ente mutua il tipo di rimprovero.
Qualora si accetti l'opzione che anche l'impresa, al pari dell'uomo, possa commettere illeciti e per essi venire sanzionata e si ammetta, per ipotesi, che il gruppo possa presentarsi come un'entità autonoma, estranea agli elementi che la compongono, restano da risolvere gli aspetti problematici legati all'adeguatezza dei coefficienti psicologici costituiti per l'uomo a soggetti diversi dalla persona fisica .
Profilati i termini della discussione, occorre partitamente considerare gli aspetti critici delineati.

 

2. La controversa accezione del concetto di rischio
Una responsabilità senza colpevolezza sembra caratterizzare la disciplina dei modelli sanzionatori quasi penali introdotti dal legislatore in materia economica con particolare riferimento alla potestà punitiva delle cosiddette Autorità amministrative indipendenti.
L'attribuzione della responsabilità in capo all'impresa viene legittimata dal tipo di attività esercitata prescindendo dalla colpevolezza. L'ordinamento sostituisce al criterio della ri.....

 

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