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Mar, 26 Set 2023
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LE NOTIZIE


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014 è stata pubblicata la legge n. 186 del 15 dicembre 2014, recante “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014 è stata pubblicata la legge n. 186 del 15 dicembre 2014, recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio".

In particolare, l'articolo 3, comma 5 della legge 186/2014 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 25-octies del decreto legislativo 231/2001:
a) al comma 1, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 648-ter e 648-ter.1»;
b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché autoriciclaggio».

Articolo 25-octies

(Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o
utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio)

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre
utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF,
formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il provvedimento entra in vigore in data 1.1.2015, quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.