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Mer, 19 Mar 2025 |
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ALCUNE CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA SENTENZA n. 218/2014 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - di Ciro Santoriello, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Torino
1. Il tema relativo all'ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo nei confronti degli enti collettivi torna a far parlare di sé, grazie ad un intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 218 del 2014 – sollecitata dal giudice preliminare del Tribunale di Firenze, che già pose la questione alla Corte di giustizia dell'Unione Europea (per una sintesi dei diversi interventi, giurisprudenziali e normativi, intervenuti sulla vicenda, cfr. SANTORIELLO, La costituzione di parte civile nel processo contro gli enti collettivi: le decisioni della cassazione e della corte di giustizia segnano un punto di approdo solo parziale?, in questa Rivista, 2013, 4, 19). Il giudice a quo aveva impostato la problematica incentrando le sue censure di costituzionalità da un lato su un dato normativo ben individuato – rappresentato dall'art. 83 c.p.p. – e dall'altro, in maniera generica, nei confronti di tutte le disposizioni presenti nel d.lg. n. 231 del 2001, nella in cui tali disposizioni «non prevedono espressamente e non permettono che le persone offese e vittime del reato possano chiedere direttamente alle persone giuridiche ed agli enti il risarcimento in via civile e nel processo penale nei loro confronti dei danni subiti e di cui le stesse persone giuridiche e gli enti siano chiamati a rispondere per il comportamento dei loro dipendenti». 2. Come era forse preventivabile e prevedibile la Consulta ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità sollevata (tale pronostico era formulabile in ragione del fatto che il giudice a quo aveva riferito la sua censura all'intero testo normativo di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 ed inoltre non chiariva quale dovrebbe essere l'intervento additivo occorreva adottare per eliminare la pretesa illegittimità costituzionale), ma la decisione presenta alcuni profili di interesse, in grado di riaprire la questione inerente la possibile costituzione di parte civile nel processo avverso gli enti collettivi. Il punto rilevante della decisione è dato dalla ci.....
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