RESPONSABILITA' DEGLI ENTI ANCHE PER DELITTO TENTATO ? - di Sergio Beltrani


E' configurabile una responsabilità da reato degli enti anche nel caso in cui il delitto presupposto sia rimasto allo stadio del mero tentativo? La Corte di cassazione, con sentenza n. 7718 del 13 gennaio – 20 febbraio 2009, ha ritenuto di si, in un caso nel quale il delitto presupposto era una truffa ai danni dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.).

1. Nel caso sottoposto all'esame della Corte di Cassazione, il G.i.p. ed il Tribunale del riesame avevano ravvisato, nelle condotte contestate dal P.M., il fumus boni iuris del delitto di truffa, che aveva legittimato l'emissione, ex artt. 53 e 19 D. Lgs. n. 231 del 2001, di un provvedimento di sequestro preventivo, ma il Giudice di legittimità ha ravvisato gli estremi della truffa meramente tentata, osservando che il delitto di truffa si consuma nel momento in cui il deceptor consegue un bene economico, con conseguente perdita dello stesso da parte del deceptus, non essendo sufficiente a tal fine che quest'ultimo abbia contratto la mera obbligazione di consegnare al primo il bene (così già Cass. pen., sez. II, 24 luglio 2008, n. 31044, con la precisazione che, ove il bene oggetto dell'obbligazione sia corrisposto in più ratei, la truffa si consuma con l'ultimo atto di erogazione); ne consegue che, nel caso in cui l'oggetto materiale del reato sia costituito – come nella specie - da crediti liquidi ed esigibili, la consumazione della truffa si ha nel momento della effettiva riscossione, che rende definitiva la lesione del patrimonio del deceptus.
Si è, peraltro, ritenuto che la mutata qualificazione del fatto non incidesse sulla responsabilità da reato dell'ente immateriale coinvolto nel procedimento, poiché, pur se gli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231 del 2001 ricollegano la responsabilità amministrativa dell'ente a fattispecie di reato consumate, l'art. 26 dello stesso D. Lgs. opera un espresso riferimento alla commissione dei delitti presupposti nelle forme del tentativo.
L'ordinanza impugnata è stata, peraltro, annullata senza rinvio, per difetto di un profitto confiscabile: premesso che quest'ultimo è costituito dal vantaggio economico di diretta ed immediata derivazione causale dal reato presupposto (così già Cass. pen., Sez. U., 2 luglio 2008, n. 26654), si é, infatti, ritenuto che i crediti non ancora realizzati, pur se liquidi ed esigibili, costituiscono utilità non ancora percepita, ma solo attesa, al più suscettibili di sequestro preventivo quali beni pertinenti al reato, ove sussista "l'opportunità di impedire ulteriori conseguenze dei contestati fatti criminosi".

2. Si ha delitto tentato o tentativo (conatus, secondo i giureconsulti medievali, che lo definivano come cogitare, agere sed non perficere) "nei casi in cui l'agente non riesce a portare a compimento il delitto pr.....


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