Regolamento n. 2273/2003 della Commissione delle Comunità europee, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti
La
Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate
e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), in particolare
l'articolo 8,
dopo aver consultato il comitato delle autorità europee
di regolamentazione dei valori mobiliari per un parere tecnico,
considerando quanto segue:
L'articolo 8 della direttiva 2003/6/CE dispone che i divieti sanciti
dalla stessa direttiva non si applichino alle negoziazioni di
azioni proprie effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto
di azioni proprie, ovvero alle operazioni di stabilizzazione di
uno strumento finanziario, a condizione che le negoziazioni si
svolgano in conformità alle misure di esecuzione adottate
a tale scopo.
Le attività di negoziazione di azioni proprie nell'ambito
di programmi di riacquisto di azioni proprie e le operazioni di
stabilizzazione di uno strumento finanziario che non beneficiano
della deroga ai divieti di cui alla direttiva 2003/6/CE, ai sensi
all'articolo 8 della stessa direttiva, non devono di per sé
essere considerate come configuranti abusi di mercato.
D'altra parte, nelle deroghe previste dal presente regolamento
rientrano esclusivamente i comportamenti connessi direttamente
con l'obiettivo delle attività di riacquisto di azioni
proprie e di stabilizzazione. Pertanto, i comportamenti non direttamente
connessi con l'obiettivo delle attività di riacquisto di
azioni proprie e di stabilizzazione sono considerati come azioni
rientranti nell'ambito della direttiva 2003/6/CE e possono fare
oggetto di misure amministrative o di sanzioni, qualora le autorità
competenti accertino che l'azione in oggetto costituisce un abuso
di mercato.
Per quanto riguarda le negoziazioni di azioni proprie effettuate
nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie, le disposizioni
del presente regolamento lasciano impregiudicata l'applicazione
della direttiva 77/91/CEE del Consiglio, intesa a coordinare,
per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli
Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo
comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei
terzi per quanto riguarda la costituzione della società
per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del
capitale sociale della stessa.
Beneficiano della deroga ai divieti della direttiva 2003/6/CE
le operazioni di riacquisto di azioni proprie consentite miranti
a ridurre il capitale, ad adempiere alle obbligazioni derivanti
da strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti
azionari e ad adempiere alle obbligazioni derivanti dall'assegnazione
di azioni ai dipendenti.
La trasparenza è una condizione indispensabile per prevenire
gli abusi di mercato. A tale scopo gli Stati membri possono designare
ufficialmente i meccanismi da utilizzare per la comunicazione
al pubblico delle informazioni di cui il presente regolamento
prevede la divulgazione al pubblico.
Gli emittenti che adottano programmi di riacquisto di azioni proprie
devono informare le rispettive autorità competenti e, ogniqualvolta
ciò sia richiesto, il pubblico.
Le negoziazioni di azioni proprie nell'ambito di programmi di
riacquisto di azioni proprie possono essere effettuate tramite
strumenti finanziari derivati.
Per prevenire abusi di mercato, occorre limitare il volume giornaliero
degli scambi di azioni proprie nell'ambito di programmi di riacquisto
di azioni proprie. E' necessaria tuttavia una certa flessibilità
per rispondere a specifiche condizioni di mercato, ad esempio
un basso livello degli scambi.
Occorre prestare particolare attenzione alle vendite di azioni
proprie effettuate mentre è in corso un programma di riacquisto
di azioni proprie, alla possibile esistenza, nell'ambito degli
emittenti, di periodi di interdizione in cui le operazioni con
azioni proprie sono vietate e al fatto che un emittente possa
avere legittime ragioni di rinviare la comunicazione al pubblico
di informazioni privilegiate.
Le operazioni di stabilizzazione hanno principalmente l'effetto
di sostenere, per un periodo di tempo limitato, il prezzo di offerta
di valori mobiliari pertinenti, qualora essi siano soggetti ad
una pressione alla vendita, allentando in tal modo la pressione
esercitata dagli investitori a breve termine e mantenendo quindi
condizioni regolari di mercato per i valori mobiliari pertinenti.
Ciò è nell'interesse degli investitori che hanno
sottoscritto o acquistato i valori mobiliari nel quadro di una
distribuzione significativa, nonché degli emittenti. In
tal modo, le operazioni di stabilizzazione possono contribuire
ad accrescere la fiducia degli investitori e degli emittenti nei
mercati finanziari
L'attività
di stabilizzazione può essere effettuata sia in un mercato
regolamentato che al di fuori di esso, tramite strumenti finanziari
diversi dagli strumenti ammessi o che devono ancora essere ammessi
alla negoziazione nel mercato regolamentato e che possono influenzare
il prezzo degli strumenti finanziari ammessi o che devono ancora
essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
I valori mobiliari pertinenti includono gli strumenti finanziari
che diventano fungibili dopo un periodo iniziale, in quanto, sebbene
inizialmente diano diritto a dividendi o ad interessi diversi,
sono sostanzialmente identici.
Per quanto riguarda la stabilizzazione, le operazioni nel mercato
dei blocchi non sono considerate una distribuzione significativa
di valori mobiliari pertinenti, trattandosi di operazioni strettamente
private.
Nel caso in cui gli Stati membri consentano, nel quadro di un'offerta
pubblica iniziale, la negoziazione prima dell'avvio delle negoziazioni
ufficiali in un mercato regolamentato, tale autorizzazione si
estende alle operazioni di negoziazione concluse prima dell'emis.....