Regolamento n. 2273/2003 della Commissione delle Comunità europee, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), in particolare l'articolo 8,
dopo aver consultato il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari per un parere tecnico,
considerando quanto segue:
L'articolo 8 della direttiva 2003/6/CE dispone che i divieti sanciti dalla stessa direttiva non si applichino alle negoziazioni di azioni proprie effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie, ovvero alle operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario, a condizione che le negoziazioni si svolgano in conformità alle misure di esecuzione adottate a tale scopo.
Le attività di negoziazione di azioni proprie nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie e le operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario che non beneficiano della deroga ai divieti di cui alla direttiva 2003/6/CE, ai sensi all'articolo 8 della stessa direttiva, non devono di per sé essere considerate come configuranti abusi di mercato.
D'altra parte, nelle deroghe previste dal presente regolamento rientrano esclusivamente i comportamenti connessi direttamente con l'obiettivo delle attività di riacquisto di azioni proprie e di stabilizzazione. Pertanto, i comportamenti non direttamente connessi con l'obiettivo delle attività di riacquisto di azioni proprie e di stabilizzazione sono considerati come azioni rientranti nell'ambito della direttiva 2003/6/CE e possono fare oggetto di misure amministrative o di sanzioni, qualora le autorità competenti accertino che l'azione in oggetto costituisce un abuso di mercato.
Per quanto riguarda le negoziazioni di azioni proprie effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie, le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicata l'applicazione della direttiva 77/91/CEE del Consiglio, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa.
Beneficiano della deroga ai divieti della direttiva 2003/6/CE le operazioni di riacquisto di azioni proprie consentite miranti a ridurre il capitale, ad adempiere alle obbligazioni derivanti da strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari e ad adempiere alle obbligazioni derivanti dall'assegnazione di azioni ai dipendenti.
La trasparenza è una condizione indispensabile per prevenire gli abusi di mercato. A tale scopo gli Stati membri possono designare ufficialmente i meccanismi da utilizzare per la comunicazione al pubblico delle informazioni di cui il presente regolamento prevede la divulgazione al pubblico.
Gli emittenti che adottano programmi di riacquisto di azioni proprie devono informare le rispettive autorità competenti e, ogniqualvolta ciò sia richiesto, il pubblico.
Le negoziazioni di azioni proprie nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie possono essere effettuate tramite strumenti finanziari derivati.
Per prevenire abusi di mercato, occorre limitare il volume giornaliero degli scambi di azioni proprie nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie. E' necessaria tuttavia una certa flessibilità per rispondere a specifiche condizioni di mercato, ad esempio un basso livello degli scambi.
Occorre prestare particolare attenzione alle vendite di azioni proprie effettuate mentre è in corso un programma di riacquisto di azioni proprie, alla possibile esistenza, nell'ambito degli emittenti, di periodi di interdizione in cui le operazioni con azioni proprie sono vietate e al fatto che un emittente possa avere legittime ragioni di rinviare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate.
Le operazioni di stabilizzazione hanno principalmente l'effetto di sostenere, per un periodo di tempo limitato, il prezzo di offerta di valori mobiliari pertinenti, qualora essi siano soggetti ad una pressione alla vendita, allentando in tal modo la pressione esercitata dagli investitori a breve termine e mantenendo quindi condizioni regolari di mercato per i valori mobiliari pertinenti. Ciò è nell'interesse degli investitori che hanno sottoscritto o acquistato i valori mobiliari nel quadro di una distribuzione significativa, nonché degli emittenti. In tal modo, le operazioni di stabilizzazione possono contribuire ad accrescere la fiducia degli investitori e degli emittenti nei mercati finanziari

 

L'attività di stabilizzazione può essere effettuata sia in un mercato regolamentato che al di fuori di esso, tramite strumenti finanziari diversi dagli strumenti ammessi o che devono ancora essere ammessi alla negoziazione nel mercato regolamentato e che possono influenzare il prezzo degli strumenti finanziari ammessi o che devono ancora essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
I valori mobiliari pertinenti includono gli strumenti finanziari che diventano fungibili dopo un periodo iniziale, in quanto, sebbene inizialmente diano diritto a dividendi o ad interessi diversi, sono sostanzialmente identici.
Per quanto riguarda la stabilizzazione, le operazioni nel mercato dei blocchi non sono considerate una distribuzione significativa di valori mobiliari pertinenti, trattandosi di operazioni strettamente private.
Nel caso in cui gli Stati membri consentano, nel quadro di un'offerta pubblica iniziale, la negoziazione prima dell'avvio delle negoziazioni ufficiali in un mercato regolamentato, tale autorizzazione si estende alle operazioni di negoziazione concluse prima dell'emis.....


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