RIFLESSIONI SU SEQUESTRO E CONFISCA IN MATERIA DI CRIMINALITA' ECONOMICA - di Eugenio Fusco, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano
Relazione per l'incontro di studio sul tema Dalla tutela del patrimonio alla tutela dai patrimoni illeciti. Consiglio Superiore della Magistratura, Roma 16 – 18 maggio 2007.
1. Il potenziamento dell'istituto della confisca, in funzione di neutralizzazione e di acquisizione all'Erario dei vantaggi economici derivanti da reato, se ha riguardato, in prima battuta, il fenomeno della criminalità organizzata ha, progressivamente, interessato, con paragonabile incisività, anche il fenomeno della criminalità economica: la scelta di fondo si può a ragione ritenere sia stata quella di valorizzare il principio secondo cui "il delitto non deve pagare".
D'altra parte, va ricordato che, nel settore dei reati commessi dai "colletti bianchi", specialmente l'esperienza di mani pulite aveva dimostrato l'assoluta inefficacia del sistema tradizionale della confisca ex art. 240 c.p., soprattutto in caso di patteggiamento della pena. La sentenza ex art. 444 c.p.p. non comportava l'applicazione della confisca facoltativa, stante la previgente formulazione dell'art. 445 c.p.p. (poi mod.to con legge 12 giugno 2003, n. 134). Conseguentemente, il profitto del reato, rimaneva nella disponibilità del reo e, nel caso fosse stato sottoposto a sequestro, il giudice, all'atto dell'applicazione della pena, era tenuto alla restituzione.
2. L'esigenza di ordine etico di privare il reo del "frutto" del reato è all'origine di importanti convenzioni internazionali, che hanno, a loro volta, stimolato il Legislatore interno ad intervenire, con rinnovato vigore, sull'istituto della confisca e del sequestro finalizzato a confisca.
In particolare, con la legge 29 settembre 2000, n. 300, sono stati ratificati e resi esecutivi:
- Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995);
- Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997);
- Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (fatta a Parigi il 17 dicembre 1997);
- è stata introdotta, in relazione a specifici delitti contro la P.A. (art. 322-ter c.p.), la confisca obbligatoria, anche nella forma per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato;
- è stata estesa l'applicabilità di tale forma di confisca (per equivalente) alle fattispecie di reato richiamate dall'art. 640-quater c.p. (anch'esso inserito nel codice penale dalla legge n. 300/2000);
- sono stati definiti i contenuti della "Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica", attuata con il D. Lgs. n. 231/2001, che ha previsto, nei confronti dell'ente, la confisca, anche nella forma per equivalente, del prezzo o del profitto del reato.
Due sono le direttrici di fondo:
- ampliamento dell'ambito di applicazione della confisca e, conseguentemente, del sequestro finalizzato a confisca;
- rafforzamento della incisività della confisca, privilegiando la forma obbligatoria (rispetto a quella facoltativa) e per equivalente (anche detta di valore, rispetto a quella c.d. di proprietà).
3. La confisca per equivalente è uno schema ablativo di straordinaria efficacia e flessibilità, in grado di ovviare alle difficoltà, frequenti, che si verificano all'atto di individuare i beni in cui è incorporato il profitto iniziale nonché di superare i limiti che incontra la confisca dei beni di scambio o di quelli che ne costituiscono il reimpiego.
Nel nostro ordinamento, tale forma di confisca è stata prevista, per la prima volta, con la legge 7 marzo 1996, n. 108, che, novellando l'art. 644 c.p., ha stabilito, oltre alla obbligatorietà della confisca del prezzo e.....