LA RESPONSABILITÀ DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI E IL SISTEMA SANZIONATORIO - di Alessandra Rossi, Associato di Diritto Penale Commerciale Università degli Studi di Torino e Università degli Studi di Genova
• Ruolo, struttura, campo operativo
• Rapporti tra la responsabilità dell'organo amministrativo e la responsabilità del preposto
• Profili di responsabilità civile e penale
L'art. 154 bis del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e succ. mod. (d'ora in avanti t.u.f.) introduce formalmente nelle società quotate la figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari .
L'obiettivo perseguito dal legislatore è quello di imporre alle società quotate una struttura di governance specifica per ciò che riguarda appunto l'attività di redazione di documenti contabili sui quali fanno affidamento sia gli investitori, sia i risparmiatori. Le nuove norme, di conseguenza, attribuiscono al soggetto qui in esame una posizione di primo piano; posizione che, come verrà evidenziato, assume un ruolo non marginale anche in un quadro penalistico. Va comunque immediatamente e preliminarmente posto in luce, circa la ‘natura giuridica' del ‘nostro' soggetto, che non pare che il dirigente contabile sia considerabile e divenga un vero e proprio organo societario; il che non deve creare particolare stupore, posto che neppure la più ‘consolidata', tradizionale e classica figura del direttore generale, ossia il dipendente della società di grado più elevato, normalmente investito di funzioni institorie è, ad avviso dei più, figura ritenuta assumere questa veste.
La valutazione sistematica delle disposizioni relative al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari porta in prima istanza ad affermare che appare istituzionalizzato il processo ‘interno' di predisposizione del progetto di bilancio, oltre che di ogni documento informativo ‘connesso', con la fissazione delle adeguate procedure amministrative e contabili e la dichiarazione di veridicità degli atti e dei documenti in questione.
In seconda istanza, sempre in un quadro di considerazioni sistematiche, pare sostenibile ritenere che oggi la formazione dei bilanci (di esercizio o consolidato, la redazione dei quali come noto non può formare oggetto di delega) nelle società quotate non sia più atto proprio soltanto degli amministratori. Con tutti i problemi che purtroppo nella realtà si presenteranno nella non remota ipotesi del manifestarsi di divergenze di opinioni riguardo alla veridicità ed alla correttezza sul piano tecnico dei contenuti dei bilanci da parte di tutti i soggetti che la novella del 2005 ha coinvolto nel processo della loro formazione ‘interna'.
Da ultimo, va aggiunto che per le società quotate aumenta il numero di soggetti chiamati a valutare l'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile.
Al dirigente contabile – nominato sulla base delle modalità previste dallo statuto, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo – incombe l'obbligo di allegare agli atti ed alle comunicazioni sociali previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni o dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, una dichiarazione scritta attestante la loro corrispondenza al vero (art. 154 bis, 2° comma).
Gli è altresì ascritto l'obbligo di sottoscrizione, per assumerne la paternità ‘concorrente', dei documenti contabili provenienti dal suo ufficio; obbligo che, con la responsabilità che ne deriva, rappresenta nell'intento della legge lo strumento "per limitare il potere degli amministratori nell'imporre ai loro dipendenti condotte talora non trasparenti nella elaborazione dei documenti destinati, alla fine, alla comunicazione al pubblico di importanti dati aziendali" .
Inoltre, egli deve apprestare adeguate procedure amministrative e contabili per la predisposizione del bilancio di esercizio ovvero del bilancio consolidato e di ogni altra comunicazione di carattere finanziario (art. 154 bis, 3° comma) e, sulla base di un modello stabilito con regolamento della Consob, insieme agli organi amministrativi delegati deve attestare con apposita e specifica relazione, allegata al bilancio di esercizio o al consolidato, "l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili" (5° comma).
Un ulteriore obbligo di attestazione della veridicità e della correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio è sancito poi a carico non solo del ‘nostro' dirigente contabile in società quotate, ma anche dei componenti degli organi di amministrazione e del direttore generale delle medesime società quotate, dall'art. 165 quater, 2° comma t.u.f. rispetto ai bilanci di società estere controllate "aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria".
In merito alle competenze, la innovativa disposizione inserita nel t.u.f. detta un principio generale in forza del quale al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari devono essere conferiti adeguati poteri e mezzi per esercitare i compiti attribuiti (art. 154 bis, 4° comma) e tali da consentirgli di agire in autonomia, dovendo appunto egli – quantomeno in detta ottica – essere soggetto autonomo dagli amministratori, posto che "la sua funzione di natura documentale è parallela a quella di gestione della società e può, quindi, svolgersi con un adeguato grado di indipendenza dai soggetti preposti alla gestione medes.....