LA NOZIONE DI REATO COMMESSO EX ART. 3 DELLA LEGGE 146/2006 E I RIFLESSI SUL D.LGS. 231/2001 - di Annamaria Astrologo
La legge 146/2006 ratifica e dà esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite adottati dall'Assemblea Generale rispettivamente il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.
La finalità perseguita dalla presente Convenzione è quella di promuovere la cooperazione tra gli Stati per prevenire e combattere in maniera efficace il crimine organizzato transnazionale.
La globalizzazione economica e tecnologica comporta un profondo mutamento delle società post – industriali in termini di ampliamento dei mercati e di abbattimento delle distanze ; una tale espansione delle sfere della globalità implica altresì lo sviluppo di un nuovo modus operandi delle organizzazioni illecite.
Da una parte, invero, si assiste ad una "mimetizzazione delle strutture criminali" e ad una "progressiva assunzione delle modalità operative della impresa criminale". Con ciò si intende che oggi la delinquenza ha spostato il proprio interesse dal modello tradizionale di illecito, il cui baricentro si delinea nella contrapposizione tra l'aggressore e la vittima, al paradigma dell'offerta sul mercato di prestazioni o prodotti illeciti a persone consenzienti.
D'altra parte, si osserva una significativa internazionalizzazione delle organizzazioni criminali, le quali presentano cellule operative in diversi territori e operano illecitamente in più Stati.
In altri termini, la criminalità attuale piega le conquiste dell'attore globale verso finalità illegali e sfrutta a proprio vantaggio le innovazioni tecnologiche, la velocità delle comunicazioni e l'abbattimento delle frontiere nazionali.
"Criminalità organizzata, criminalità internazionale e criminalità dei potenti sono, forse, le espressioni che definiscono meglio le caratteristiche generali della delinquenza della globalizzazione".
La Convenzione contro il crimine transnazionale è diretta, dunque, a impedire forti disomogeneità legislative tra gli ordinamenti degli Stati parte e a evitare la creazione di paradisi giuridici - penali.
Il legislatore sovranazionale, infatti, oltre a prevedere specifiche procedure di cooperazione giudiziaria tra i Paesi membri, introduce definizioni universali di alcune nozioni penalistiche (gruppo criminale organizzato, reato grave, confisca…) e stabilisce altresì obblighi di incriminazione con riferimento alle condotte di partecipazione ad un gruppo criminale organizzato, di riciclaggio, di corruzione e di intralcio alla giustizia.
L'articolo 3, comma 1, sancisce che "la presente Convenzione si applica, salvo disposizione contraria, alla prevenzione, investigazione e all'esercizio dell'azione penale per: a) i reati stabiliti ai sensi degli articoli 5, 6, 8, 23 della presente Convenzione; e b) i reati gravi, come da articolo 2 della presente Convenzione; laddove i reati sono di natura transnazionale e vedono coinvolto un gruppo criminale organizzato".
In particolare il comma 2 della medesima disposizione stabilisce che un reato è di natura transnazionale qualora sia commesso in più di uno Stato (lett. a), o sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato (lett. b), o sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato (lett. c), ovvero sia commesso in uno Stato ma produca effetti sostanziali in un altro Stato (lett. d).
La legge di ratifica italiana riprende, dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 della Convenzione, la definizione di reato transnazionale ; alla luce di tale nozione, un reato è transnazionale qualora sia sanzionato con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia coinvolto un gruppo criminale organizzato nonché sussista alternativamente una delle ipotesi.....