23 ottobre 2024 (c.c. 9 ottobre 2024) n. 38890 – sentenza – Corte di cassazione - sezione III penale* (La partecipazione attiva dell'ente al procedimento che lo riguarda è subordinata alla sua previa costituzione, formalità individuata dall'art. 39 d.lgs. n. 231/2001 quale mezzo di esternazione della volontà diverso e più articolato di quelli dell'imputato persona fisica, in quanto corrispondente alla struttura complessa di tale figura soggettiva ed idoneo a rendere quanto prima ostensibile l'eventuale conflitto di interessi derivante dall'essere il legale rappresentante indagato o imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo - L'onere di formale costituzione ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 231/2001, previsto come condizione per la partecipazione attiva dell'ente al procedimento che lo riguarda, opera sin dalla fase delle indagini preliminari)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da
Giulio Sarno - Presidente
Andrea Gentili
Cinzia Vergine
Antonella Di Stasi
Alberto Galanti - Relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato da
(…), nato a … il …, in qualità di l.r. della "(X) s.r.l.", corrente in …
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno del 24/06/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr.ssa Valentina Manuali, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24/06/2024, il Tribunale del riesame di Salerno dichiarava inammissibile il riesame proposto dalla "(X) s.r.l." avverso il provvedimento di sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Nocera Inferiore del 06/05/2024.

2. Avverso l'ordinanza, (…), quale l.r. della "(X) s.r.l.", tramite il proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in quanto l'inammissibilità dichiarata dal Tribunale del riesame costituirebbe una gravissima compressione del diritto di difesa, non avendo consentito alla società di contraddire.

2.2. Con il secondo deduce vizio di motivazione in relazione agli articoli 40 e 57 d.lgs. 231/2001, ritenendo non condivisibile la motivazione con cui il Tribunale ha ritenuto che la incompatibilità dell'(...) determinasse la carenza di legittimazione del difensore da egli nominato.

3. In data 17 settembre 2024 l'Avv. …, per l'imputato, depositava memoria in cui insisteva per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso.....


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