FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI: INDIETRO TUTTA! BREVI CONSIDERAZIONI SULLA NUOVA CONFIGURAZIONE DEI REATI DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI - I° PARTE - di Cesare Giordanengo e Guglielmo Giordanengo, avvocati
La
proposta di legge n. 2436 – B, attualmente giacente alla
Camera dei deputati in attesa di approvazione definitiva, porta
"silenziosamente" al suo interno una novità
di portata dirompente.
Ad appena tre anni di distanza da una delle più discusse
riforme approvate nell'ultima Legislatura (il D. Lgs. 61/2002),
il legislatore (occorre specificarlo: il medesimo che aveva concepito
ed attuato la precedente riforma) ha deciso che poteva bastare.
Ha deciso, per l'esattezza, che era necessario un ritorno
al passato, un abbandono della "linea morbida" sul
reato di false comunicazioni sociali, almeno per ciò che
concerne il trattamento sanzionatorio, ma non solo.
Di più: ha deciso che, proprio sotto il profilo della pena,
era necessario appesantire la mano ancor più che in passato
attraverso la previsione di una sanzione particolarmente grave
(da due a sei anni di reclusione) nel caso di falso realizzato
in società che fanno appello al pubblico risparmio, nonché
di pesanti sanzioni interdittive.
Come dire: ebbene sì, ci eravamo sbagliati… In realtà,
falsificare un bilancio è un fatto che ha un suo rilievo
e che merita un'adeguata punizione. Anzi: merita una punizione
ancor più grave che in passato.
Ciò debitamente premesso, occorre svolgere alcune brevi
considerazioni sul nuovo testo, cercan.....