Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.258 del 4.11.2017, è stata pubblicata la legge 17.10.2017 n. 161 (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate)
Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.258 del 4.11.2017, è stata pubblicata la legge 17.10.2017 n. 161 (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate).
Il provvedimento interviene con modifiche al sistema delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, alla disciplina dell'amministrazione, gestione e destinazione dei beni, al sistema di tutela dei terzi, allo strumento della confisca, al decreto sulla responsabilità da reato degli enti collettivi.
In particolare:
- l'articolo 11 aggiunge l'articolo 34-bis al capo V del titolo II del libro I del D.Lgs. 159/2011, il quale dispone che, con il provvedimento di nomina, il tribunale stabilisce i compiti dell'amministratore giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre l'obbligo di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del D.Lgs. 231/2001;
- l'articolo 30, comma 4 della riforma introduce sanzioni pecuniarie e interdittive in relazione alla commissione dei delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 286/1998, che entrano a far parte del catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.
Di seguito il testo dell'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 con le modifiche introdotte dall'articolo 30, comma 4.
Articolo 25-duodecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)
1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00.
1-bis In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.
1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
Il provvedimento entrerà in vigore il 19.11.2017.