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Mar, 26 Set 2023
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2001/220/GAI - Decisione quadro del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),
vista l'iniziativa della Repubblica portoghese,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:

(1) In conformità del piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per applicare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare il punto 19 e il punto 51, lettera c), secondo cui entro cinque anni dall'entrata in vigore del trattato dovrà essere affrontato il problema dell'assistenza alle vittime effettuando un'analisi comparativa dei programmi di risarcimento delle vittime e valutata la possibilità di agire a livello di Unione.

(2) Il 14 luglio 1999 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una comunicazione intitolata "Vittime di reati nell'unione europea: riflessioni sul quadro normativo e sulle misure da prendere". In data 15 giugno 2000 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla comunicazione della Commissione.

(3) Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, in particolare il punto 32, è indicato che dovrebbero essere elaborate norme minime sulla tutela delle vittime della criminalità, in particolare sull'accesso delle vittime alla giustizia e sui loro diritti al risarcimento dei danni, comprese le spese legali. Dovrebbero inoltre essere creati programmi nazionali di finanziamento delle iniziative, sia statali sia non governative, per l'assistenza alle vittime e la loro tutela.

(4) Occorre che gli Stati membri ravvicinino le loro disposizioni legislative e regolamentari, per raggiungere l'obiettivo di offrire alle vittime della criminalità, indipendentemente dallo Stato membro in cui si trovano, un livello elevato di protezione.
(5) È importante prendere in considerazione e trattare le esigenze della vittima in maniera globale e coordinata, evitando soluzioni frammentarie o incoerenti che possano arrecarle pregiudizi ulteriori.

(6) Le disposizioni della presente decisione quadro non hanno pertanto come unico obiettivo quello di salvaguardare gli interessi della vittima nell'ambito del procedimento penale in senso stretto. Esse comprendono altresì talune misure di assistenza alle vittime, prima, durante e dopo il procedimento penale, che potrebbero attenuare gli effetti del reato.

(7) Le misure di aiuto alle vittime della criminalità e, in particolare, le disposizioni in materia di risarcimento e di mediazione non riguardano le soluzioni che sono proprie del procedimento civile.

(8) È necessario ravvicinare le norme e le prassi relative alla posizione e ai principali diritti della vittima, con particolare attenzione al diritto a un trattamento della vittima che ne salvaguardi la dignità, al diritto di informare e di essere informata, al diritto di comprendere ed essere compresa, al diritto di essere protetta nelle varie fasi del processo e al diritto di far valere lo svantaggio di risiedere in uno Stato membro diverso da quello in cui il reato è stato commesso.

(9) Le disposizioni della presente decisione quadro non impongono tuttavia agli Stati membri l'obbligo di garantire alle vittime un trattamento equivalente a quello delle parti del procedimento.

(10) Appare importante l'intervento di servizi specializzati e di organizzazioni di assistenza alle vittime prima, durante e dopo il processo penale.

(11) Alle persone che hanno contatti con le vittime va fornita una formazione adeguata e sufficiente. Questa .....

 

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