Convenzione elaborata sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea. Bruxelles, 26 maggio 1997
Il
Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo
K.3, paragrafo 2, lettera c),
considerando che gli Stati membri ritengono il miglioramento della
cooperazione giudiziaria una questione di interesse comune che
rientra nella cooperazione istituita dal titolo VI del trattato;
considerando che a tal fine è necessario stabilire una
convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale
sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli
Stati membri dell'Unione europea alla luce delle disposizioni
del protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
avendo deciso che è stabilita la convenzione il cui testo
è qui accluso, firmata in data odierna dai rappresentanti
dei governi degli Stati membri dell'Unione europea;
ne raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri secondo le
loro rispettive norme costituzionali.
Le
Alte Parti contraenti della presente convenzione, Stati membri
dell'Unione europea,
facendo riferimento all'atto del Consiglio dell'Unione europea
del 26 maggio 1997,
considerando che gli Stati membri ritengono il miglioramento della
cooperazione giudiziaria nella lotta contro la corruzione una
questione di interesse comune che rientra nella cooperazione istituita
dal titolo VI del trattato;
considerando che il Consiglio, con l'atto del 27 settembre 1996,
ha stabilito un protocollo che riguarda in particolare la lotta
contro gli atti di corruzione nei quali sono coinvolti funzionari
sia nazionali che comunitari e che ledono o possono ledere gli
interessi finanziari delle Comunità europee;
considerando che, ai fini del miglioramento della cooperazione
giudiziaria in materia penale fra gli Stati membri, occorre andare
oltre il suddetto protocollo e stabilire una convenzione che riguardi
tutti gli atti di corruzione nei quali sono coinvolti funzionari
delle Comunità europee o funzionari degli Stati membri
in genere;
intenzionate ad assicurare un'applicazione coerente ed efficace
della presente convenzione in tutto il territorio dell'Unione
europea,
hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Articolo
1
Definizioni
Ai
fini della presente convenzione si intende per:
a) «funzionario»: qualsiasi funzionario sia «comunitario»
che «nazionale», ivi compreso qualsiasi funzionario
nazionale di un altro Stato membro;
b) «funzionario comunitario»:
qualsiasi persona che rivesta la qualifica di funzionario o di
agente assunto per contratto ai sensi dello Statuto dei funzionari
delle Comunità europee o del regime applicabile agli altri
agenti delle Comunità europee;
qualsiasi persona comandata dagli Stati membri o da qualsiasi
ente pubblico o organismo privato presso le Comunità europee,
che vi eserciti funzioni corrispondenti a quelle esercitate dai
funzionari o dagli altri agenti delle Comunità europee.
Sono assimilati ai funzionari comunitari i membri e il personale
degli organismi costituiti secondo i trattati che istituiscono
le Comunità europee cui non si applica lo statuto delle
Comunità europee o il regime applicabile agli altri agenti;
c) «funzionario nazionale»: il «funzionario»
o il «pubblico ufficiale» secondo quanto definito
nel diritto nazionale dello Stato membro in cui la persona in
questione ai fini dell'applicazione del diritto penale di tale
Stato membro.
Tuttavia, nel caso di procedimenti giudiziari che coinvolgono
un funzionario di uno Stato membro avviati da un altro Stato membro,
quest'ultimo ha l'obbligo di applicare la definizione di «funzionario
nazionale» soltanto nella misura in cui tale definizione
è compatibile con il suo diritto interno.
Articolo
2
Corruzione passiva
1.
Ai fini della presente convenzione vi è corruzione passiva
quando il funzionario delibe.....
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