Secondo Protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea. Bruxelles, 19 giugno 1997
Il
Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo
K.3, paragrafo 2, lettera c),
considerando che, ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'Unione
europea, gli Stati membri considerano la lotta contro la criminalità
che pregiudica gli interessi finanziari delle Comunità
europee una questione di interesse comune che rientra nella cooperazione
istituita dal titolo VI del trattato;
considerando che il Consiglio, con atto del 26 luglio 1995, ha
stabilito quale primo dispositivo la convenzione relativa alla
tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,
che riguarda più in particolare la lotta contro le frodi
che ledono tali interessi;
considerando che il Consiglio, con l'atto del 27 settembre 1996,
ha stabilito, come seconda fase, un protocollo alla convenzione
che riguarda segnatamente la lotta contro gli atti di corruzione
nei quali sono coinvolti funzionari sia nazionali che comunitari
e che ledono o possono ledere gli interessi finanziari delle Comunità
europee;
considerando che occorre completare ulteriormente la convenzione
con un secondo protocollo che riguarda segnatamente la responsabilità
delle persone giuridiche, la confisca e il riciclaggio di denaro
nonché la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione
ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee e della protezione dei dati personali ad essi connessi;
decide che è stabilito il secondo protocollo il cui testo
in allegato, firmato in data odierna dai rappresentanti dei governi
degli Stati membri dell'Unione;
ne raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri conformemente
alle loro rispettive norme costituzionali.
Le
Alte Parti contraenti del presente protocollo, Stati membri dell'Unione
europea,
facendo riferimento all'atto del Consiglio dell'Unione del 19
giugno 1997,
desiderose di far sì che le loro legislazioni penali contribuiscano
efficacemente alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
riconoscendo l'importanza della convenzione relativa alla tutela
degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26
luglio 1995 nella lotta contro la frode ai danni delle entrate
e delle spese della Comunità;
riconoscendo l'importanza del protocollo della suddetta convenzione,
adottato il 27 settembre 1996, nella lotta contro la corruzione
che lede o può ledere gli interessi finanziari delle Comunità
europee;
consapevoli del fatto che gli interessi finanziari delle Comunità
europee possono essere lesi o minacciati da atti compiuti per
conto di persone giuridiche e da atti finalizzati al riciclaggio
dei proventi di attività illecite;
convinte dell'esigenza di adattare, laddove necessario, le legislazioni
nazionali per prevedere la responsabilità delle persone
giuridiche nei casi di frode o corruzione attiva e riciclaggio
di denaro compiuti per un loro beneficio, che ledono o possono
ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee;
convinte inoltre della necessità di adattare, laddove necessario,
le legislazioni nazionali per perseguire il riciclaggio dei proventi
di atti di frode o corruzione che ledono o possono ledere gli
interessi finanziari delle Comunità europee e permettere
la confisca dei proventi di tali atti di frode o corruzione;
convinte della necessità di adattare, laddove necessario,
le legislazioni nazionali al fine di impedire il rifiuto dell'assistenza
reciproca unicamente perché i reati contemplati dal presente
protocollo riguardano o sono considerati reati in materia di tasse
o di dazi doganali;
rilevando che la cooperazione tra gli Stati membri è già
contemplata dalla convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995,
ma che è necessaria altresì, fatti salvi gli obblighi
risultanti dalla normativa comunitaria, l'adozione di disposizioni
appropriate affinché la cooperazione tra gli Stati membri
e la Commissione garantisca un'azione efficace contro la frode,
la corruzione attiva e passiva ed il riciclaggio di denaro ad
esse connesso, che ledono o possono ledere gli interessi finanziari
delle Comunità eu.....
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