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LE NOTIZIE


Secondo Protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea. Bruxelles, 19 giugno 1997

Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c),
considerando che, ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'Unione europea, gli Stati membri considerano la lotta contro la criminalità che pregiudica gli interessi finanziari delle Comunità europee una questione di interesse comune che rientra nella cooperazione istituita dal titolo VI del trattato;
considerando che il Consiglio, con atto del 26 luglio 1995, ha stabilito quale primo dispositivo la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, che riguarda più in particolare la lotta contro le frodi che ledono tali interessi;
considerando che il Consiglio, con l'atto del 27 settembre 1996, ha stabilito, come seconda fase, un protocollo alla convenzione che riguarda segnatamente la lotta contro gli atti di corruzione nei quali sono coinvolti funzionari sia nazionali che comunitari e che ledono o possono ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee;
considerando che occorre completare ulteriormente la convenzione con un secondo protocollo che riguarda segnatamente la responsabilità delle persone giuridiche, la confisca e il riciclaggio di denaro nonché la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e della protezione dei dati personali ad essi connessi;
decide che è stabilito il secondo protocollo il cui testo in allegato, firmato in data odierna dai rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione;
ne raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

 

Le Alte Parti contraenti del presente protocollo, Stati membri dell'Unione europea,
facendo riferimento all'atto del Consiglio dell'Unione del 19 giugno 1997,
desiderose di far sì che le loro legislazioni penali contribuiscano efficacemente alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
riconoscendo l'importanza della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995 nella lotta contro la frode ai danni delle entrate e delle spese della Comunità;
riconoscendo l'importanza del protocollo della suddetta convenzione, adottato il 27 settembre 1996, nella lotta contro la corruzione che lede o può ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee;
consapevoli del fatto che gli interessi finanziari delle Comunità europee possono essere lesi o minacciati da atti compiuti per conto di persone giuridiche e da atti finalizzati al riciclaggio dei proventi di attività illecite;
convinte dell'esigenza di adattare, laddove necessario, le legislazioni nazionali per prevedere la responsabilità delle persone giuridiche nei casi di frode o corruzione attiva e riciclaggio di denaro compiuti per un loro beneficio, che ledono o possono ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee;
convinte inoltre della necessità di adattare, laddove necessario, le legislazioni nazionali per perseguire il riciclaggio dei proventi di atti di frode o corruzione che ledono o possono ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee e permettere la confisca dei proventi di tali atti di frode o corruzione;
convinte della necessità di adattare, laddove necessario, le legislazioni nazionali al fine di impedire il rifiuto dell'assistenza reciproca unicamente perché i reati contemplati dal presente protocollo riguardano o sono considerati reati in materia di tasse o di dazi doganali;
rilevando che la cooperazione tra gli Stati membri è già contemplata dalla convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995, ma che è necessaria altresì, fatti salvi gli obblighi risultanti dalla normativa comunitaria, l'adozione di disposizioni appropriate affinché la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione garantisca un'azione efficace contro la frode, la corruzione attiva e passiva ed il riciclaggio di denaro ad esse connesso, che ledono o possono ledere gli interessi finanziari delle Comunità eu.....

 

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